Art. 7 Oggetto e svolgimento del tirocinio 1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione. 2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto. 4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
Note all'art. 7: - Per l'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.