Art. 7 
 
 
                 Oggetto e svolgimento del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo, ha una durata massima di  diciotto  mesi.  Esso  ha  per
oggetto il  complesso  delle  attivita'  professionali  afferenti  le
materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel
decreto di riconoscimento come necessitanti di  misure  compensative,
scelte in relazione alla loro valenza ai  fini  dell'esercizio  della
professione. 
  2.  Il  tirocinio  e'  svolto  presso   il   luogo   di   esercizio
dell'attivita'  professionale  di  un  libero   professionista,   con
anzianita' di  iscrizione  all'albo  non  inferiore  a  otto  anni  e
competente  nella  specializzazione  cui   il   richiedente   intende
iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 
  3. La scelta  del  professionista  e'  effettuata  dal  richiedente
nell'ambito dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo  8  ed  e'
incompatibile  con  un  rapporto  di  lavoro   subordinato   con   il
professionista scelto. 
  4. Il professionista, a conclusione del tirocinio  di  adattamento,
predispone  una  relazione  motivata   contenente   la   valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta  dal
tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per  l'art.  23  del  citato  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, si veda nelle note  all'art.  2  del
          presente decreto.