Art. 8 Elenco dei professionisti 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti. 2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti. 3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in cui l'albo e' stato ripartito. 4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio del collegio provinciale. 5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio del collegio provinciale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.