Art. 8 
 
 
                      Elenco dei professionisti 
 
  1. Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito  un  elenco  dei
professionisti presso i quali svolgere il tirocinio  di  adattamento;
in tale elenco e' indicata la  specializzazione  alla  quale  costoro
sono iscritti. 
  2. Tale  elenco  e'  aggiornato  annualmente  su  designazione  dei
Consigli   dei   collegi   provinciali,   previa   dichiarazione   di
disponibilita' dei professionisti. 
  3. Per ogni Consiglio provinciale,  l'elenco  deve  comprendere  un
numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in
cui l'albo e' stato ripartito. 
  4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni  Consiglio  del  collegio
provinciale. 
  5. Al Consiglio nazionale spetta la  vigilanza  sugli  iscritti  in
tale  elenco  ai  fini  dell'adempimento  dei  doveri  relativi  allo
svolgimento del tirocinio, tramite il presidente  del  Consiglio  del
collegio provinciale cui e' iscritto  il  professionista  di  cui  al
comma 1.