Art. 12
Procedure di emergenza
1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della
scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre
temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti
degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione
della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua
dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal
soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva
della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno
dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima
della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate
su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le
informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere
inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno
procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e
secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia
possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di
connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal
delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di
altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del
SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono
tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita
Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati
relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque
giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.