Art. 12 Procedure di emergenza 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa. 3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.