Art. 13 
 
     Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti 
 
  1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione  o  da
altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda
SISTRI - Area registro cronologico e' compilata  dal  delegato  della
sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che
gestisce l'attivita'. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  i  materiali  tolti
d'opera per i quali deve essere  effettuata  la  valutazione  tecnica
della  riutilizzabilita',  qualora  dall'attivita'  di   manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal  luogo
di  effettiva  produzione  alla  sede  legale  o  dell'unita'  locale
dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una
copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione,   da
scaricarsi dal  portale  SISTRI  (www.sistri.it)  accedendo  all'area
autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha
effettuato la manutenzione. 
  3. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  ed  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati
dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al  comma
1. 
  4. Qualora i rifiuti prodotti  presso  il  domicilio  del  paziente
assistito  siano  trasportati  dal  personale  sanitario  alla   sede
dell'azienda  sanitaria  di   riferimento,   non   si   effettua   la
compilazione della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione.  Con  il
decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono  disciplinate  le
procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal  luogo  di
produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  230,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  230   (Rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture).  -  1.  Il  luogo  di
          produzione  dei   rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione alle infrastrutture,  effettuata  direttamente
          dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede  locale  del
          gestore della infrastruttura nelle cui  competenze  rientra
          il tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori  di
          manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale effettivamente,  direttamente  ed  oggettivamente
          riutilizzabile,   senza   essere   sottoposto   ad    alcun
          trattamento. 
              (Omissis).». 
              - La legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
          servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  1992,
          n. 305, S.O. 
              - Si riporta il testo degli art.  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  luglio  2003,   n.   254
          (Regolamento recante disciplina della gestione dei  rifiuti
          sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31  luglio  2002,
          n.  179),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   11
          settembre 2003, n. 211: 
              «Art. 4 (Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti  da
          esumazioni ed estumulazioni e dei  rifiuti  provenienti  da
          altre attivita'  cimiteriali).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di  deposito
          temporaneo,  raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento,
          intermediazione  e  commercio  dei  rifiuti  sanitari,  dei
          rifiuti  da  esumazioni  ed  estumulazioni  e  dei  rifiuti
          provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in
          relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani,
          assimilati  agli  urbani,  speciali,   pericolosi   e   non
          pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del
          decreto  legislativo  5   febbraio   1997,   n.   22,   che
          disciplinano la gestione dei rifiuti. 
              2. Nel caso in cui l'attivita' del personale  sanitario
          delle  strutture  pubbliche  e  private  che   erogano   le
          prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto
          legislativo n. 502 del 1992,  e  successive  modificazioni,
          sia svolta all'esterno delle stesse, si  considerano  luogo
          di produzione dei rifiuti sanitari le  strutture  medesime,
          ai sensi dell'art. 58, comma 7-ter, del decreto legislativo
          n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti  dal  luogo
          in  cui  e'  effettuata  la  prestazione   alla   struttura
          sanitaria avviene sotto la  responsabilita'  dell'operatore
          sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per
          garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 8. 
              3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture
          sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione
          di quelli  assimilati  agli  urbani,  prodotti  presso  gli
          ambulatori    decentrati    dell'azienda    sanitaria    di
          riferimento. 
              4. Ai fini della semplificazione delle procedure e  del
          contenimento  della  spesa  sanitaria,  per   favorire   lo
          smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati  in  impianti
          di  termodistruzione  con   recupero   energetico   e   per
          assicurare il servizio di  gestione  dei  rifiuti  sanitari
          alle migliori  condizioni  di  mercato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  stipulare
          accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e
          i medici convenzionati con  le  stesse  e  con  i  soggetti
          privati interessati. 
              5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo  Stato
          e le regioni ai sensi del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, istituiscono sistemi  di  monitoraggio  e  di
          analisi  dei  costi  e  della   congruita'   dei   medesimi
          relativamente alla gestione e allo smaltimento dei  rifiuti
          sanitari  e  trasmettono,  annualmente,  anche   in   forma
          informatica,  al  fine  della  loro  elaborazione,  i  dati
          risultanti da dette  attivita'  all'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai  Ministeri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.
          Il sistema di monitoraggio, istituito dalle  regioni,  puo'
          stabilire gli obiettivi  minimi  di  recupero  dei  rifiuti
          prodotti  che  le  strutture  sanitarie   sono   tenute   a
          raggiungere.».