Art. 13
Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti
1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da
altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda
SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato della
sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che
gestisce l'attivita'.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti
d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica
della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo
di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale
dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una
copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da
scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area
autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha
effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma
1.
4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente
assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede
dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le
procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di
produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 230, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
(Omissis).».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 305, S.O.
- Si riporta il testo degli art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
(Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002,
n. 179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11
settembre 2003, n. 211:
«Art. 4 (Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre attivita' cimiteriali). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito
temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in
relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani,
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l'attivita' del personale sanitario
delle strutture pubbliche e private che erogano le
prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,
sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo
di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime,
ai sensi dell'art. 58, comma 7-ter, del decreto legislativo
n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo
in cui e' effettuata la prestazione alla struttura
sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore
sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per
garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 8.
3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture
sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione
di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli
ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di
riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del
contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo
smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti
di termodistruzione con recupero energetico e per
assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari
alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e
i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti
privati interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato
e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di
analisi dei costi e della congruita' dei medesimi
relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma
informatica, al fine della loro elaborazione, i dati
risultanti da dette attivita' all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.
Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo'
stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti
prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a
raggiungere.».