Art. 14 
 
             Disposizioni specifiche per i trasportatori 
 
  1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere
al sistema ed inserire i propri  dati  relativi  al  trasporto  prima
dell'operazione  di  movimentazione,  salvo  giustificati  motivi  di
emergenza  da  indicare  nella  parte  della  scheda   da   compilare
disponibile per le annotazioni. 
  2. Durante il trasporto i rifiuti  sono  accompagnati  dalla  copia
cartacea della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  relativa  ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento  della  presa
in carico  dei  rifiuti  da  parte  del  conducente  dell'impresa  di
trasporto. Ove necessario  sulla  base  della  normativa  vigente,  i
rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico  che  ne
identifica  le  caratteristiche,  che  il  produttore   dei   rifiuti
inserisce come allegato nel sistema SISTRI. 
  3. Con il decreto di cui all'articolo 2,  comma  1,  sono  definite
procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di  microraccolta
e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). 
  4. Nel caso di trasporto marittimo  di  rifiuti,  l'armatore  o  il
noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  possono  delegare   gli
adempimenti  di  cui  al  presente  regolamento  al   raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. 
  5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti,  le  attivita'  di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli  impianti
di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni. 
  6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti,
le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai
vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate  dal
soggetto che  organizza  il  trasporto,  il  quale,  se  diverso  dal
produttore,  dal  trasportatore  o  dal  destinatario,  deve   essere
iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario. 
 
          Note all'art. 14: 
              - La legge 4 aprile 1977, n.  135  e'  riportata  nelle
          note all'art. 4.