Art. 14
Disposizioni specifiche per i trasportatori
1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere
al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima
dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare
disponibile per le annotazioni.
2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa
in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di
trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i
rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne
identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti
inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite
procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta
e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti
di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti,
le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai
vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal
soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal
produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere
iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
Note all'art. 14:
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 e' riportata nelle
note all'art. 4.