Art. 15 
 
       Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani 
 
  1. Gli impianti di recupero o di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,
tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   registro
cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in  uscita
da impianti comunali o intercomunali che  effettuano,  in  regime  di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di  cui
all'allegato C della Parte quarta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato  B  della
Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti
iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1,  la
scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal  gestore,
e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei
rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. 
  2. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del  gestore
dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16. 
  3. Gli impianti di recupero o di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
possono effettuare,  al  termine  di  ciascuna  giornata  lavorativa,
un'unica registrazione di carico per ciascuna  tipologia  di  rifiuti
conferita da ciascun comune. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La legge  25  gennaio  1994,  n.  70  (Norme  per  la
          semplificazione degli adempimenti  in  materia  ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema di  ecogestione  e  di  audit  ambientale),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n.
          24. 
              - Si riporta il  testo  dell'Allegato  C,  della  Parte
          Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Allegato C (Operazioni di recupero). 
              R1 Utilizzazione  principalmente  come  combustibile  o
          come altro mezzo per produrre energia (4) 
              R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
              R3 Riciclaggio/recupero delle  sostanze  organiche  non
          utilizzate  come  solventi  (comprese  le   operazioni   di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
              R4 Riciclaggio/recupero  dei  metalli  e  dei  composti
          metallici 
              R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 
              R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
              R7  Recupero  dei  prodotti  che  servono   a   ridurre
          l'inquinamento 
              R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
              R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
              R10  Trattamento  in  ambiente  terrestre  a  beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia 
              R11 Utilizzazione di  rifiuti  ottenuti  da  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R10 
              R12 Scambio di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11 
              R13 Messa in riserva di rifiuti per  sottoporli  a  una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti). 
              (4) Gli impianti di incenerimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani sono compresi solo se la loro efficienza  energetica
          e' uguale o superiore a: 
              - 0,60 per gli impianti funzionanti  e  autorizzati  in
          conformita'   della   normativa   comunitaria   applicabile
          anteriormente al 1° gennaio 2009, 
              - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
          2008, 
              calcolata con la seguente formula: 
              Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew
          + Ef))» * KC 
              dove: 
              Ep = energia annua  prodotta  sotto  forma  di  energia
          termica o elettrica. E' calcolata  moltiplicando  l'energia
          sotto forma di elettricita' per  2,6  e  l'energia  termica
          prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) 
              Ef = alimentazione annua di  energia  nel  sistema  con
          combustibili che contribuiscono alla produzione  di  vapore
          (GJ/anno) 
              Ew =  energia  annua  contenuta  nei  rifiuti  trattati
          calcolata in base al potere calorifico  netto  dei  rifiuti
          (GJ/anno) 
              Ei  =  energia  annua  importata,  escluse  Ew  ed   Ef
          (GJ/anno) 
              0,97 = fattore corrispondente alle perdite  di  energia
          dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. 
              KC   e'   il   valore   del   fattore   di   correzione
          corrispondente  all'area  climatica  nella  quale   insiste
          l'impianto di incenerimento: 
              KC = 1 se HDDLLT > 3350 
              KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT
          < 3350 
              KC = 1,382 se HDDLLT < 2150 
              Dove: 
              HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo  termine,  e'  uguale
          alla media trentennale  dei  valori  di  HDDanno  calcolati
          nell'area di riferimento come segue: 
         Parte di provvedimento in formato grafico
              HDDanno e' il grado di  riscaldamento  annuo  calcolati
          nell'area di riferimento come segue: 
              HDDanno = ∑HDDi 
              HDDi e' il grado  di  riscaldamento  giornaliero  dello
          i-esimo giorno 
              Pari a: 
              HDDi = (18 °C - Tm) se Tm ≤ 15 °C 
              HDDi = 0 se Tm > 15 °C 
              Essendo Tm la temperatura media giornaliera,  calcolata
          come (Tmin +  Tmax)  /  2,  del  giorno  «i»  dell'anno  di
          riferimento nell'area di riferimento. 
              I  valori  di   temperatura   sono   quelli   ufficiali
          dell'Aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
          prossima all'impianto di incenerimento. 
              La formula si applica  conformemente  al  documento  di
          riferimento  sulle  migliori   tecniche   disponibili   per
          l'incenerimento dei rifiuti.».