Art. 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro
cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita
da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui
all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della
Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti
iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la
scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore,
e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei
rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore
dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani
possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa,
un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti
conferita da ciascun comune.
Note all'art. 15:
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n.
24.
- Si riporta il testo dell'Allegato C, della Parte
Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Allegato C (Operazioni di recupero).
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia (4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti
metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre
l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi
urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica
e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformita' della normativa comunitaria applicabile
anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew
+ Ef))» * KC
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia
termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia
sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica
prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati
calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef
(GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia
dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
KC e' il valore del fattore di correzione
corrispondente all'area climatica nella quale insiste
l'impianto di incenerimento:
KC = 1 se HDDLLT > 3350
KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT
< 3350
KC = 1,382 se HDDLLT < 2150
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale
alla media trentennale dei valori di HDDanno calcolati
nell'area di riferimento come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati
nell'area di riferimento come segue:
HDDanno = ∑HDDi
HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello
i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18 °C - Tm) se Tm ≤ 15 °C
HDDi = 0 se Tm > 15 °C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata
come (Tmin + Tmax) / 2, del giorno «i» dell'anno di
riferimento nell'area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali
dell'Aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
prossima all'impianto di incenerimento.
La formula si applica conformemente al documento di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili per
l'incenerimento dei rifiuti.».