Art. 15 Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani 1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. 2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16. 3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.
Note all'art. 15: - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24. - Si riporta il testo dell'Allegato C, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Allegato C (Operazioni di recupero). R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))» * KC dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. KC e' il valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento: KC = 1 se HDDLLT > 3350 KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT < 3350 KC = 1,382 se HDDLLT < 2150 Dove: HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media trentennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue: Parte di provvedimento in formato grafico HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue: HDDanno = ∑HDDi HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno Pari a: HDDi = (18 °C - Tm) se Tm ≤ 15 °C HDDi = 0 se Tm > 15 °C Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax) / 2, del giorno «i» dell'anno di riferimento nell'area di riferimento. I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'Aeronautica militare della stazione meteorologica piu' prossima all'impianto di incenerimento. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.».