Art. 11 Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.».
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del codice, la segreteria richiede: a) i certificati anagrafici; b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice; c) il certificato del casellario dei carichi pendenti; c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo. 2.».