Art. 11 
 
 
         Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 110, comma 1, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 110  del  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non  appena
          il nome della persona alla quale il reato e' attribuito  e'
          stato iscritto nel  registro  indicato  nell'art.  335  del
          codice, la segreteria richiede: 
                a) i certificati anagrafici; 
                b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice; 
                c)  il  certificato  del   casellario   dei   carichi
          pendenti; 
                c-bis)  il  certificato  del  casellario   giudiziale
          europeo. 
              2.».