Art. 12 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,  n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  1,  dopo  le  parole:  «il  casellario
giudiziale, » sono inserite le seguenti:  «il  casellario  giudiziale
europeo,»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) «casellario giudiziale» e' il registro nazionale che contiene
l'insieme  dei   dati   relativi   a   provvedimenti   giudiziari   e
amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) «casellario giudiziale europeo»  e'  l'insieme  dei  dati
relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli  Stati
membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»; 
      3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) «procedimento penale» e' il procedimento, sia nella  fase
delle indagini preliminari che nelle  fasi  successive  all'esercizio
dell'azione penale;»; 
      4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis) «condanna»  e'  ogni  decisione  definitiva  di  condanna
adottata dalla autorita' giudiziaria  penale  nei  confronti  di  una
persona fisica in relazione a un reato  e  riportata  nel  casellario
giudiziale;»; 
      5) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) «autorita' centrali» sono  gli  enti  competenti  per  lo
scambio di informazioni sulle sentenze penali di  condanna  designati
dagli Stati membri dell'Unione europea;»; 
      6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario  giudiziale,»
sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»; 
    c) dopo il titolo secondo e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo II-bis 
                    Casellario giudiziale europeo 
 
  Art.  5-bis  (Provvedimenti  iscrivibili).  -  1.  Nel   casellario
giudiziale europeo si iscrivono per estratto: 
    a) le condanne pronunciate in un altro Stato  membro  dell'Unione
europea nei confronti di  cittadini  italiani  trasmesse  all'Ufficio
centrale; 
    b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena  o
che modificano o eliminano le condanne iscritte. 
  Art. 5-ter (Estratto del  provvedimento  iscrivibile).  -  1.  Ogni
estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente  attraverso
l'iscrizione dei seguenti dati: 
    a)  informazioni  obbligatorie  necessariamente  trasmesse  dallo
Stato di condanna: 
      1) nome completo (cognome,  nome,  eventuale  secondo  cognome,
eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita,  composto
di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 
      2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale,  data
in cui la decisione e' diventata definitiva; 
      3)  data  del  reato,  qualificazione  giuridica   del   fatto,
riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 
      4) pena,  principale  ed  accessoria,  misure  di  sicurezza  e
decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena; 
    b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel  casellario
giudiziale dello Stato di condanna: 
      1) nome dei genitori della persona condannata; 
      2) numero di riferimento della condanna; 
      3) luogo del reato; 
      4) interdizioni derivanti dalla condanna; 
    c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono
a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna: 
      1) numero di  identita'  o  tipo  e  numero  del  documento  di
identificazione della persona condannata; 
      2) impronte digitali della persona  condannata,  conservate  ai
sensi dell'articolo 43; 
      3) eventuali pseudonimi della persona condannata. 
  Art. 5-quater (Eliminazione delle iscrizioni). - 1.  Le  iscrizioni
nel  casellario  giudiziale  europeo  sono  eliminate  a  seguito  di
identica eliminazione comunicata  dall'autorita'  centrale  di  altro
Stato membro di condanna.»; 
    d) all'articolo 19, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti: 
    a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale europeo, ricevuti dalle  autorita'  centrali  degli  altri
Stati membri di condanna; 
    b) trasmette le informazioni relative alle  condanne  pronunciate
nel proprio territorio nei confronti  di  cittadini  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea; 
    c)  rivolge  all'autorita'  centrale  degli  altri  Stati  membri
richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne  in  ordine  a
cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; 
    d) riceve dall'autorita' centrale degli  altri  Stati  membri  le
risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle  condanne
da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di
Paesi terzi e ad apolidi; 
    e) risponde alle richieste di informazioni sulle  condanne  degli
organi della  giurisdizione  penale  italiana  relative  a  cittadini
italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi; 
    f)  risponde  alle  richieste  di  informazioni  sul   casellario
giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde
alla richiesta  di  informazioni  sulle  condanne  presentata  da  un
cittadino di altro  Stato  membro  rivolgendo  istanza  all'autorita'
centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; 
    g)  risponde  alle  richieste  di  informazioni  sulle   condanne
formulate dalle autorita' centrali di altri Stati  membri,  per  fini
diversi da un procedimento penale.»; 
    e) alla rubrica del capo I del titolo VII dopo  le  parole:  «del
casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «,  del  casellario
giudiziale europeo»; 
    f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario
giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del  casellario  giudiziale
europeo»; 
    g) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
    «Art.  21-bis  (Certificato  del  casellario  giudiziale  europeo
acquisito  dall'autorita'   giudiziaria   di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea). - 1. Per ragioni di giustizia, gli  uffici  che
esercitano la giurisdizione penale in uno  Stato  membro  dell'Unione
europea richiedono  e  acquisiscono,  tramite  la  propria  autorita'
centrale competente,  dall'Ufficio  centrale  le  informazioni  sulle
condanne relative a un cittadino italiano con riferimento: 
      a)  ai  provvedimenti  giudiziari   iscritti   nel   casellario
giudiziale italiano; 
      b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»; 
    h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del  casellario
giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del  casellario  giudiziale
europeo»; 
    i) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente: 
    «Art.  25-ter  (Certificato  del  casellario  giudiziale  europeo
richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di
ottenere, senza motivare la richiesta, il  rilascio  del  certificato
contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo,
nella misura in cui il diritto dello  Stato  membro  di  condanna  ne
preveda la menzione. 
    2. Il cittadino di altro Stato  membro  dell'Unione  europea  che
rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce  da
esso le informazioni relative alle condanne pronunciate  nello  Stato
membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate,
nella misura in cui il diritto dello  Stato  membro  di  condanna  ne
preveda la menzione.»; 
    l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole:  «all'articolo  27,»
sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 28-bis,»; 
    m) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
    «Art.  28-bis  (Certificato  del  casellario  giudiziale  europeo
richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel  certificato  del
casellario    giudiziale    europeo    richiesto    dalla    pubblica
amministrazione  sono  riportate   le   iscrizioni   del   casellario
giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano,  nella  misura
in cui il diritto dello  Stato  membro  di  condanna  ne  preveda  la
menzione. 
    2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da  parte  della
pubblica amministrazione in ordine ad un  cittadino  di  altro  Stato
membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso  e  quelle
da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il  diritto  dello
Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 
    3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro  dell'Unione
europea che rivolge richiesta di  informazioni  all'Ufficio  centrale
nei  confronti  di  un  cittadino  italiano  acquisisce  da  esso  le
informazioni relative alle condanne iscritte: 
      a) nel casellario giudiziale; 
      b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura  in  cui  il
diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»; 
    n) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis (Modalita' di rilascio dei  certificati).  -  1.  Le
modalita' di rilascio dei certificati di cui  agli  articoli  21-bis,
25-ter e 28-bis sono stabilite con il  decreto  dirigenziale  di  cui
all'articolo 42, comma 1-bis.»; 
    o) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Le  autorita'  interessate  di  Stati  dell'Unione   europea
richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico,
all'Ufficio  centrale  attraverso  le  relative  autorita'   centrali
competenti.»; 
    p)  all'articolo  39,  comma  1,  dopo  le   parole:   «ai   fini
dell'acquisizione dei certificati  di  cui  agli  articoli  28»  sono
inserite le seguenti: «, 28-bis»; 
    q) all'articolo 42, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative
agli scambi tra i casellari giudiziali  europei  sono  stabilite  con
decreto del Ministero della giustizia, da  emanarsi  entro  sei  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo  41,  comma
3, sentiti l'Agenzia per  l'Italia  digitale  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1 (L) (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo
          unico disciplinano il casellario giudiziale, il  casellario
          giudiziale europeo, il  casellario  dei  carichi  pendenti,
          l'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da
          reato,  l'anagrafe  dei  carichi  pendenti  degli  illeciti
          amministrativi   dipendenti    da    reato,    i    servizi
          certificativi,  le  relative  procedure.  In   particolare,
          disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la  trasmissione
          e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni  degli
          uffici interessati.». 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: 
              a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale che
          contiene  l'insieme  dei  dati  relativi  a   provvedimenti
          giudiziari   e   amministrativi   riferiti    a    soggetti
          determinati; 
              a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme dei
          dati  relativi  a  provvedimenti  giudiziari  di   condanna
          adottati  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea   nei
          confronti di cittadini italiani; 
              b) "casellario dei carichi pendenti" e'  l'insieme  dei
          dati  relativi  a  provvedimenti  giudiziari   riferiti   a
          soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; 
              c) "anagrafe delle sanzioni  amministrative  dipendenti
          da reato" e' l'insieme dei dati  relativi  a  provvedimenti
          giudiziari  che  applicano,  agli  enti  con   personalita'
          giuridica e alle societa' e  associazioni  anche  prive  di
          personalita'   giuridica,   le   sanzioni    amministrative
          dipendenti da reato, ai sensi  del  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231; 
              d)  "anagrafe  dei  carichi  pendenti  degli   illeciti
          amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme  dei  dati
          relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti  con
          personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
          prive di personalita' giuridica, cui  e'  stato  contestato
          l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
              e) "ente" e' l'ente fornito di personalita'  giuridica,
          la societa' e l'associazione, anche priva  di  personalita'
          giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno  2001,
          n. 231; 
              e-bis) "procedimento penale" e'  il  procedimento,  sia
          nella  fase  delle  indagini  preliminari  che  nelle  fasi
          successive all'esercizio dell'azione penale; 
              f)  "provvedimento  giudiziario"  e'  la  sentenza,  il
          decreto  penale   e   ogni   altro   provvedimento   emesso
          dall'autorita' giudiziaria; 
              g)  "provvedimento  giudiziario   definitivo"   e'   il
          provvedimento divenuto irrevocabile, passato  in  giudicato
          o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti
          diversi dalla revocazione; 
              g-bis)  «condanna»  e'  ogni  decisione  definitiva  di
          condanna adottata dalla autorita'  giudiziaria  penale  nei
          confronti di una persona fisica in relazione a un  reato  e
          riportata nel casellario giudiziale; 
              h) "codice identificativo" e' il codice  fiscale  o  il
          codice individuato ai sensi dell'art. 43; 
              i)  "numero  identificativo  del  procedimento"  e'  il
          numero del procedimento assegnato dal  sistema  al  momento
          dell'iscrizione nel  registro  di  cui  all'art.  335,  del
          codice di procedura penale; 
              l) "estratto" e' l'insieme dei dati  del  provvedimento
          giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; 
              m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita'
          giudiziaria che  ha  emesso  il  provvedimento  giudiziario
          soggetto a iscrizione o a eliminazione, che  ha  competenze
          nella materia del presente testo unico; 
              n)  "ufficio  territoriale"  e'  l'ufficio  presso   il
          giudice di  pace,  che  ha  competenze  nella  materia  del
          presente testo unico; 
              o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale  e
          presso il tribunale per  i  minorenni,  che  ha  competenze
          nella materia del presente testo unico; 
              p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il  Ministero
          della  giustizia,  che  ha  competenze  nella  materia  del
          presente testo unico; 
              p-bis) "autorita' centrali" sono  gli  enti  competenti
          per lo scambio di informazioni  sulle  sentenze  penali  di
          condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea; 
              q) "sistema" e' il  sistema  informativo  automatizzato
          del  casellario  giudiziale,  del   casellario   giudiziale
          europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe
          delle  sanzioni   amministrative   dipendenti   da   reato,
          dell'anagrafe   dei   carichi   pendenti   degli   illeciti
          amministrativi dipendenti da reato.». 
              - L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19  (R)  (Ufficio  centrale)  -  (art.  3,  regio
          decreto n. 778/1931). -  1.  L'ufficio  centrale  svolge  i
          seguenti compiti: 
              a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema  del
          casellario giudiziale e  dei  carichi  pendenti,  trattando
          separatamente   quelli   delle   iscrizioni   relative   ai
          minorenni; 
              b) raccoglie e conserva i  dati  immessi  nell'anagrafe
          delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da   reato   e
          nell'anagrafe   dei   carichi   pendenti   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato; 
              c) conserva i dati suddetti adottando  le  piu'  idonee
          modalita'  tecniche  al  fine  di  consentirne  l'immediato
          utilizzo per  la  reintegrazione  di  quelli  eventualmente
          andati persi e  per  la  compilazione  dei  certificati  di
          emergenza; 
              d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i  dati
          eliminati; 
              e) concorre  ad  elaborare  le  modalita'  tecniche  di
          funzionamento del sistema  di  cui  all'art.  42,  relative
          all'iscrizione,  eliminazione,  scambio,   trasmissione   e
          conservazione dei dati nelle  procedure  degli  e  tra  gli
          uffici; 
              f) vigila sull'attivita'  degli  uffici,  adottando  le
          misure  necessarie  per  prevenire  o  rimuovere  eventuali
          irregolarita'; 
              g) adotta  le  iniziative  necessarie  e  promuove  gli
          interventi opportuni per  garantire  il  pieno  svolgimento
          delle funzioni del casellario  giudiziale,  del  casellario
          dei  carichi   pendenti,   dell'anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei
          carichi pendenti delle sanzioni  amministrative  dipendenti
          da reato. 
              2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
          elimina  dal  sistema  le  iscrizioni   dei   provvedimenti
          amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
          che decidono il ricorso avverso questi. 
              2-bis.   L'ufficio   centrale   iscrive   nel   sistema
          l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla  Corte
          europea dei diritti dell'uomo  nei  confronti  dello  Stato
          italiano,  concernenti  i   provvedimenti   giudiziali   ed
          amministrativi definitivi delle  autorita'  nazionali  gia'
          iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui  esse
          si riferiscono,  su  richiesta  del  Dipartimento  per  gli
          affari di giustizia del Ministero della giustizia. 
              2-ter. L'iscrizione puo'  essere  effettuata  anche  su
          istanza del soggetto o dei soggetti  interessati.  In  tale
          caso,  l'istanza  e'  presentata  direttamente  all'ufficio
          centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
          europea dei  diritti  dell'uomo  relative  a  provvedimenti
          giudiziari,   all'ufficio   iscrizione    del    casellario
          giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso  il
          provvedimento cui  la  decisione  si  riferisce.  L'ufficio
          iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
          centrale,  che   provvede   alla   successiva   iscrizione,
          acquisito il parere del  Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia del Ministero della giustizia. 
              3. L'ufficio centrale iscrive  nel  sistema  l'estratto
          del decreto di grazia. 
              4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15. 
              5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
          relative a persone morte, le iscrizioni relative a  persone
          che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni  dei
          provvedimenti  giudiziari  relativi  a  minori   ai   sensi
          dell'art. 5, comma 4. 
              5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i  seguenti
          compiti: 
              a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema  del
          casellario giudiziale  europeo,  ricevuti  dalle  autorita'
          centrali degli altri Stati membri di condanna; 
              b) trasmette le  informazioni  relative  alle  condanne
          pronunciate  nel  proprio  territorio  nei   confronti   di
          cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; 
              c) rivolge all'autorita'  centrale  degli  altri  Stati
          membri  richiesta  di  estrazione  di  informazioni   sulle
          condanne in ordine a cittadini di tali Stati,  a  cittadini
          di Paesi terzi e ad apolidi; 
              d) riceve dall'autorita'  centrale  degli  altri  Stati
          membri  le  risposte  alle  richieste  di   estrazione   di
          informazioni sulle condanne da esso formulate in  ordine  a
          cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi  terzi  e  ad
          apolidi; 
              e)  risponde  alle  richieste  di  informazioni   sulle
          condanne degli organi della giurisdizione  penale  italiana
          relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi  terzi  e
          apolidi; 
              f)  risponde  alle  richieste   di   informazioni   sul
          casellario giudiziale europeo  formulate  da  un  cittadino
          italiano ovvero risponde  alla  richiesta  di  informazioni
          sulle condanne presentata da un cittadino  di  altro  Stato
          membro  rivolgendo  istanza  all'autorita'  centrale  dello
          Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; 
              g)  risponde  alle  richieste  di  informazioni   sulle
          condanne formulate dalle autorita' centrali di altri  Stati
          membri, per fini diversi da un procedimento penale. 
              6.  L'ufficio  centrale,  infine,  svolge  le  seguenti
          attivita' di supporto: 
              a)  fornisce  al  Ministero  della  giustizia  i   dati
          relativi all'esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziari  in
          materia penale; 
              b) fornisce all'autorita' giudiziaria e  alla  pubblica
          amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
          ordine all'andamento dei  fenomeni  criminali,  utilizzando
          anche le informazioni relative alle  iscrizioni  eliminate,
          fatte salve le norme a  tutela  del  trattamento  dei  dati
          personali; 
              c) in applicazione di convenzioni internazionali o  per
          ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti
          ed alle  condizioni  di  legge,  fornisce  alle  competenti
          autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
          cittadini stranieri.». 
              - La rubrica del capo I del titolo VII del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto,  cosi'  recita:  «Titolo  VII  -  Servizi
          certificativi,  capo  I   -   Servizi   certificativi   del
          casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo  e
          del casellario dei carichi pendenti». 
              - L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 21 (L) (Certificato  del  casellario  giudiziale,
          del casellario giudiziale  europeo  e  del  casellario  dei
          carichi pendenti acquisito  dall'autorita'  giudiziaria)  -
          (art. 688, codice  di  procedura  penale:  comma  1,  primo
          periodo, comma 2; art. 110, comma 1,  lettera  c),  decreto
          legislativo n. 271/1989). - 1. Per  ragioni  di  giustizia,
          gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e  quelli
          del  pubblico  ministero  acquisiscono   dal   sistema   il
          certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
          determinato soggetto. 
              2. Previa autorizzazione  del  giudice  procedente,  il
          pubblico  ministero  acquisisce  dal  sistema   lo   stesso
          certificato concernente la persona offesa dal  reato  o  il
          testimone, per le  finalita'  riconosciute  dal  codice  di
          procedura penale.». 
              - L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   28    (L)    (Certificato    richiesto    dalle
          amministrazioni  pubbliche  e  dai  gestori   di   pubblici
          servizi) - (art. 688, comma 1, codice di procedura  penale,
          art.  14,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 448/1988). - 1. Le amministrazioni  pubbliche
          e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i
          certificati di cui  all'art.  23  e  all'art.  27,  nonche'
          all'art. 28-bis,  relativo  a  persone  maggiori  di  eta',
          quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle
          loro funzioni.».