Art. 12 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale, » sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»; b) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) «casellario giudiziale» e' il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) «casellario giudiziale europeo» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»; 3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) «procedimento penale» e' il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»; 4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) «condanna» e' ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»; 5) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: «p-bis) «autorita' centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»; 6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»; c) dopo il titolo secondo e' inserito il seguente: «Titolo II-bis Casellario giudiziale europeo Art. 5-bis (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto: a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale; b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte. Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile). - 1. Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna: 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva; 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena; b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna: 1) nome dei genitori della persona condannata; 2) numero di riferimento della condanna; 3) luogo del reato; 4) interdizioni derivanti dalla condanna; c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna: 1) numero di identita' o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata. Art. 5-quater (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorita' centrale di altro Stato membro di condanna.»; d) all'articolo 19, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri di condanna; b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi; f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»; e) alla rubrica del capo I del titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»; f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»; g) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorita' centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento: a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano; b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»; h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»; i) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente: «Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»; l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 27,» sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 28-bis,»; m) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte: a) nel casellario giudiziale; b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»; n) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Modalita' di rilascio dei certificati). - 1. Le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.»; o) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorita' centrali competenti.»; p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono inserite le seguenti: «, 28-bis»; q) all'articolo 42, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (L) (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.». - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani; b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e-bis) "procedimento penale" e' il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria; g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione; g-bis) «condanna» e' ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale; h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'art. 43; i) "numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, del codice di procedura penale; l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico; n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico; o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p-bis) "autorita' centrali" sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea; q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.». - L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (R) (Ufficio centrale) - (art. 3, regio decreto n. 778/1931). - 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita'; g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi. 2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. 2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. 3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia. 4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15. 5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'art. 5, comma 4. 5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri di condanna; b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi; f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale. 6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attivita' di supporto: a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.». - La rubrica del capo I del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Titolo VII - Servizi certificativi, capo I - Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti». - L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria) - (art. 688, codice di procedura penale: comma 1, primo periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271/1989). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. 2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.». - L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi) - (art. 688, comma 1, codice di procedura penale, art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'art. 23 e all'art. 27, nonche' all'art. 28-bis, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni.».