Art. 5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 1. I soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS e registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a cura dell'organo procedente, nel sistema AFIS. Il prelievo e' effettuato soltanto se il soggetto non e' stato gia' sottoposto in precedenza ad analoga operazione, salvi i casi in cui sia stata gia' disposta la distruzione del campione ai sensi dell'articolo 24 e ricorrano nuovamente i presupposti di cui all'articolo 9 della legge, ferma restando la registrazione nel sistema AFIS ai fini dell'aggiornamento del dato. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, al prelievo provvede, sia per i soggetti minorenni che per gli adulti, il personale di Polizia penitenziaria, specificamente formato e addestrato. 3. Nei seguenti casi, al prelievo provvede il personale della forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo, specificamente formato e addestrato: a) applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, la permanenza in casa o il collocamento in comunita'; b) arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario; c) applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se il soggetto non e' in stato di custodia; d) applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunita'. 4. I campioni biologici di cui al comma 1 sono prelevati secondo le seguenti modalita': a) il personale che effettua il prelievo indossa i dispositivi di protezione individuale ogni qualvolta procede ad un prelievo; b) il prelievo viene effettuato tramite un tampone orale a secco che viene strofinato sulla parte interna della guancia ovvero sulle gengive per un tempo adeguato; c) ogni campione biologico e' posto in un contenitore separato; d) il campione biologico e' conservato a temperatura ambiente. 5. Entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel piu' breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, utilizzando modalita' organizzative, che razionalizzino la trasmissione da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge, anche avvalendosi di corrieri specializzati che assicurino l'integrita' del plico stesso e la sua tracciabilita'. Su ciascuno dei campioni e' apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile: a) il codice dell'ufficio segnalatore; b) il codice identificativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo dei campioni biologici; c) numero di riferimento; d) la data del prelievo. 6. Il laboratorio centrale provvede ai seguenti adempimenti: a) registrazione informatizzata del plico contenente i due campioni biologici con modalita' che consentano la tracciabilita' delle operazioni effettuate dal personale addetto e la registrazione di tutte le variazioni apportate ai dati; b) apertura del plico sigillato contenente i due campioni biologici, ponendo un campione in una nuova busta di sicurezza, che viene conservata per eventuali successive indagini o controlli, e sottoponendo l'altro a tipizzazione del DNA; c) apposizione in una busta della parte di campione biologico inutilizzata, con applicazione a chiusura di una nuova etichetta; chiusura del predetto involucro in una busta di sicurezza idonea alla conservazione; d) inserimento per via telematica del profilo del DNA nella banca dati, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio; e) qualora si verifichi che la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni biologici ha fornito esito negativo o parziale, il personale del laboratorio centrale provvede ad informare l'AFIS. Una volta individuato il soggetto cui si riferisce il campione biologico, AFIS informa l'ufficio segnalatore di procedere, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, alla ripetizione del prelievo. Nel caso di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore lo comunica all'AFIS che informa il laboratorio centrale perche' provveda alla distruzione di entrambi i campioni biologici e del profilo del DNA parziale. Nel caso di impossibilita' di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore provvede ad acquisire dall'Autorita' giudiziaria anche l'autorizzazione a processare il secondo campione, informando tempestivamente l'AFIS per la successiva comunicazione al laboratorio centrale. 7. Il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo fino all'arrivo al laboratorio centrale e' gestito attraverso una procedura informatizzata, raggiungibile dal portale della banca dati, riservata ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2.