Art. 5 
 
Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui  all'articolo
                            9 della legge 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono sottoposti  al
prelievo di due campioni di mucosa orale, allo  scopo  di  consentire
l'eventuale  ripetizione   della   tipizzazione   del   DNA,   previa
identificazione degli stessi tramite accesso  telematico  all'AFIS  e
registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a  cura
dell'organo procedente, nel sistema AFIS. Il prelievo  e'  effettuato
soltanto se il soggetto non e' stato gia' sottoposto in precedenza ad
analoga operazione, salvi i casi in cui sia stata  gia'  disposta  la
distruzione del  campione  ai  sensi  dell'articolo  24  e  ricorrano
nuovamente i presupposti di cui all'articolo  9  della  legge,  ferma
restando la registrazione nel sistema AFIS ai fini dell'aggiornamento
del dato. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, al prelievo provvede, sia  per
i soggetti minorenni che per gli  adulti,  il  personale  di  Polizia
penitenziaria, specificamente formato e addestrato. 
  3. Nei seguenti casi, al prelievo provvede il personale della forza
di polizia delegata  all'esecuzione  del  provvedimento  restrittivo,
specificamente formato e addestrato: 
    a) applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari,
la permanenza in casa o il collocamento in comunita'; 
    b) arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in  cui,
dopo il giudizio di convalida,  sia  disposta  l'associazione  ad  un
istituto penitenziario; 
    c) applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se  il
soggetto non e' in stato di custodia; 
    d) applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella
forma del collocamento in comunita'. 
  4. I campioni biologici di cui al comma 1 sono prelevati secondo le
seguenti modalita': 
    a) il personale che effettua il prelievo indossa i dispositivi di
protezione individuale ogni qualvolta procede ad un prelievo; 
    b) il prelievo viene effettuato tramite un tampone orale a  secco
che viene strofinato sulla parte interna della guancia  ovvero  sulle
gengive per un tempo adeguato; 
    c) ogni campione biologico e' posto in un contenitore separato; 
    d) il campione biologico e' conservato a temperatura ambiente. 
  5. Entrambi  i  campioni  biologici  sono  inviati  al  Laboratorio
centrale nel piu' breve tempo possibile in un unico plico chiuso  con
sigillo  antieffrazione,  utilizzando  modalita'  organizzative,  che
razionalizzino  la  trasmissione  da  parte  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 9, comma 6, della legge, anche avvalendosi  di  corrieri
specializzati che assicurino l'integrita' del plico stesso e  la  sua
tracciabilita'.  Su  ciascuno  dei  campioni  e'   apposta   identica
etichetta che deve contenere, in formato leggibile: 
    a) il codice dell'ufficio segnalatore; 
    b) il codice identificativo dell'operatore che ha  effettuato  il
prelievo dei campioni biologici; 
    c) numero di riferimento; 
    d) la data del prelievo. 
  6. Il laboratorio centrale provvede ai seguenti adempimenti: 
    a)  registrazione  informatizzata  del  plico  contenente  i  due
campioni biologici con modalita'  che  consentano  la  tracciabilita'
delle operazioni effettuate dal personale addetto e la  registrazione
di tutte le variazioni apportate ai dati; 
    b)  apertura  del  plico  sigillato  contenente  i  due  campioni
biologici, ponendo un campione in una nuova busta di  sicurezza,  che
viene conservata per eventuali successive  indagini  o  controlli,  e
sottoponendo l'altro a tipizzazione del DNA; 
    c) apposizione in una busta della  parte  di  campione  biologico
inutilizzata, con applicazione a chiusura  di  una  nuova  etichetta;
chiusura del predetto involucro in una busta di sicurezza idonea alla
conservazione; 
    d) inserimento per via telematica del profilo del DNA nella banca
dati, del relativo numero di  riferimento,  del  codice  ente  e  del
codice laboratorio; 
    e) qualora si verifichi che la tipizzazione del DNA del primo dei
due campioni biologici ha  fornito  esito  negativo  o  parziale,  il
personale del laboratorio centrale provvede ad informare l'AFIS.  Una
volta individuato il soggetto cui si riferisce il campione biologico,
AFIS   informa   l'ufficio   segnalatore   di    procedere,    previa
autorizzazione  dell'Autorita'  giudiziaria,  alla  ripetizione   del
prelievo. Nel caso di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore
lo comunica all'AFIS che  informa  il  laboratorio  centrale  perche'
provveda alla distruzione di entrambi  i  campioni  biologici  e  del
profilo del DNA parziale. Nel caso di impossibilita'  di  ripetizione
del   prelievo,   l'ufficio   segnalatore   provvede   ad   acquisire
dall'Autorita' giudiziaria anche  l'autorizzazione  a  processare  il
secondo campione, informando tempestivamente l'AFIS per la successiva
comunicazione al laboratorio centrale. 
  7. Il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo  fino
all'arrivo  al  laboratorio  centrale  e'  gestito   attraverso   una
procedura informatizzata, raggiungibile dal portale della banca dati,
riservata ai soli operatori autorizzati  mediante  una  procedura  di
autenticazione e autorizzazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno
          2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2.