Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  n.
33  del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo   stesso   decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013,  inserito  dall'articolo  15  del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
 
          Note all'art. 42: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
          7 agosto 2015, n. 124: 
                «Art. 17. (Riordino della disciplina del lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - 1. I  decreti
          legislativi per il riordino della disciplina in materia  di
          lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e
          connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa  sono
          adottati, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
          cui all'articolo 16: 
                  a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche
          di meccanismi  di  valutazione  finalizzati  a  valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              b) previsione  di  prove  concorsuali  che  privilegino
          l'accertamento della capacita' dei candidati di  utilizzare
          e applicare a problemi specifici e  casi  concreti  nozioni
          teoriche, con possibilita'  di  svolgere  unitariamente  la
          valutazione dei titoli e le prove  concorsuali  relative  a
          diversi concorsi; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424  e
          425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
          per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  7,
          della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  e  dall'articolo  17,
          comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni; 
                  g)   introduzione   di   un   sistema   informativo
          nazionale,  finalizzato  alla  formulazione  di   indirizzi
          generali  e  di  parametri  di  riferimento  in  grado   di
          orientare  la  programmazione  delle  assunzioni  anche  in
          relazione  agli  interventi   di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione  di
          coordinamento  e  di  controllo  del   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  in  relazione  alle  assunzioni   del   personale
          appartenente alle categorie protette; 
                  h)  attribuzione,  con   le   risorse   attualmente
          disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo  46  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di  supporto
          tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e  i)  del
          presente comma, delle funzioni di  controllo  sull'utilizzo
          delle  prerogative  sindacali,  nonche'  di   funzioni   di
          supporto tecnico alle amministrazioni  rappresentate  nelle
          funzioni di misurazione e valutazione della  performance  e
          nelle materie inerenti alla gestione del personale,  previa
          stipula di  apposite  convenzioni,  e  rafforzamento  della
          funzione  di  assistenza  ai  fini   della   contrattazione
          integrativa; concentrazione delle  sedi  di  contrattazione
          integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
          potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
          definizione dei termini e delle  modalita'  di  svolgimento
          della funzione di consulenza in materia  di  contrattazione
          integrativa;  definizione  delle  materie   escluse   dalla
          contrattazione integrativa anche al fine di  assicurare  la
          semplificazione  amministrativa,  la   valorizzazione   del
          merito e la parita' di trattamento tra categorie  omogenee,
          nonche' di accelerare le procedure negoziali; 
              i)  rilevazione   delle   competenze   dei   lavoratori
          pubblici; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dei sindacati  maggiormente  rappresentativi  e  delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti  dall'articolo  3,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
                  o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
                  p)    previsione    della    facolta',    per    le
          amministrazioni  pubbliche,  di  promuovere   il   ricambio
          generazionale mediante la riduzione su  base  volontaria  e
          non revocabile dell'orario di lavoro e  della  retribuzione
          del personale in procinto di  essere  collocato  a  riposo,
          garantendo,  attraverso  la  contribuzione  volontaria   ad
          integrazione  ai  sensi   dell'articolo   8   del   decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la  possibilita'  di
          conseguire l'invarianza della contribuzione  previdenziale,
          consentendo  nel  contempo,  nei   limiti   delle   risorse
          effettivamente accertate a seguito della conseguente minore
          spesa per retribuzioni, l'assunzione  anticipata  di  nuovo
          personale, nel rispetto della normativa vigente in  materia
          di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale  di  cui
          alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o
          maggiori oneri a carico degli enti  previdenziali  e  delle
          amministrazioni pubbliche; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              t)  rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra
          indirizzo  politico-amministrativo   e   gestione   e   del
          conseguente  regime  di  responsabilita'   dei   dirigenti,
          attraverso  l'esclusiva  imputabilita'  agli  stessi  della
          responsabilita'  amministrativo-contabile  per  l'attivita'
          gestionale; 
              u)  razionalizzazione  dei  flussi  informativi   dalle
          amministrazioni pubbliche alle amministrazioni  centrali  e
          concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti; 
                  v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e
          alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della
          potesta' legislativa  in  materia  di  lavoro  del  proprio
          personale  dipendente,  nel   rispetto   della   disciplina
          nazionale sull'ordinamento del  personale  alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche, come  definita  anche  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi  di
          coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
          alla  normativa  volta  al  contenimento  del   costo   del
          personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e  delle
          relative norme di attuazione.  Dalle  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
                  z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente. 
              2. Le deleghe di cui  all'articolo  11  e  al  presente
          articolo possono essere esercitate congiuntamente  mediante
          l'adozione di uno o piu'  decreti  legislativi  secondo  la
          procedura di cui all'articolo 16, purche' i  decreti  siano
          adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1. 
              3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  il  terzo
          periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Gli  incarichi,  le
          cariche e le collaborazioni di cui  ai  periodi  precedenti
          sono comunque consentiti a  titolo  gratuito.  Per  i  soli
          incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  ferma  restando  la
          gratuita', la durata non puo' essere superiore a  un  anno,
          non   prorogabile   ne'   rinnovabile,   presso    ciascuna
          amministrazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  421  a
          428, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                "421.   La   dotazione    organica    delle    citta'
          metropolitane e delle  province  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, in misura pari  alla  spesa
          del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
          legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
          conto delle funzioni  attribuite  ai  predetti  enti  dalla
          medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
          al 50 per cento e in misura pari al 30  per  cento  per  le
          province, con territorio interamente montano  e  confinanti
          con Paesi  stranieri,  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
          secondo periodo, della legge 7 aprile 2014,  n.  56.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i  predetti  enti  possono  deliberare  una
          riduzione superiore. Restano fermi  i  divieti  di  cui  al
          comma  420   del   presente   articolo.   Per   le   unita'
          soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a
          428 del presente articolo. 
                422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di  cui
          alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  secondo  modalita'  e
          criteri  definiti  nell'ambito  delle  procedure  e   degli
          osservatori di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti
          di cui al comma 421  del  presente  articolo  e  quello  da
          destinare alle procedure di mobilita', nel  rispetto  delle
          forme di partecipazione sindacale previste dalla  normativa
          vigente. 
                423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con  il
          supporto delle  societa'  in  house  delle  amministrazioni
          centrali  competenti,  piani  di  riassetto  organizzativo,
          economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui  al
          comma 421. In tale contesto  sono,  altresi',  definite  le
          procedure di mobilita' del  personale  interessato,  i  cui
          criteri sono fissati con il  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.  Per  accelerare  i
          tempi  di  attuazione  e  la  ricollocazione  ottimale  del
          personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
          dalla  citata  legge  n.  56  del  2014  e  delle  esigenze
          funzionali delle amministrazioni  di  destinazione,  si  fa
          ricorso a strumenti informatici. Il personale  destinatario
          delle   procedure   di   mobilita'   e'    prioritariamente
          ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e  in
          via subordinata con le modalita' di cui al  comma  425.  Si
          applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della  legge  7
          aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
          milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro  per
          l'anno 2016. 
                424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni  2015
          e 2016, destinano le risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.  E'
          fatta salva la possibilita' di indire, nel  rispetto  delle
          limitazioni  assunzionali   e   finanziarie   vigenti,   le
          procedure  concorsuali  per   il   reclutamento   a   tempo
          indeterminato di personale in possesso di titoli di  studio
          specifici  abilitanti  o  in   possesso   di   abilitazioni
          professionali necessarie per lo svolgimento delle  funzioni
          fondamentali relative  all'organizzazione  e  gestione  dei
          servizi  educativi  e  scolastici,   con   esclusione   del
          personale amministrativo,  in  caso  di  esaurimento  delle
          graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le  unita'
          soprannumerarie di cui al  precedente  periodo,  di  figure
          professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto  del  tetto  di  spesa  di  cui   al   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
          numero   delle   unita'   di   personale   ricollocato    o
          ricollocabile e' comunicato  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali   e   le   autonomie,   al   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
          dell'economia e delle finanze nell'ambito  delle  procedure
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle. 
                425. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   2.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia. 
                426. In relazione alle previsioni di cui ai commi  da
          421 a  425  il  termine  del  31  dicembre  2016,  previsto
          dall'articolo 4, commi 6,  8  e  9,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'  volte  al
          superamento del precariato, e'  prorogato  al  31  dicembre
          2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
          predetto articolo 4,  per  gli  anni  2017  e  2018,  delle
          risorse per le assunzioni e delle graduatorie che  derivano
          dalle  procedure  speciali.  Fino  alla  conclusione  delle
          procedure di stabilizzazione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
          possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a  tempo
          determinato interessati alle procedure di cui  al  presente
          periodo, fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti
          dall'articolo 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296,  e  successive  modificazioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
                427. Nelle more della conclusione delle procedure  di
          mobilita' di cui  ai  commi  da  421  a  428,  il  relativo
          personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
          e le province con  possibilita'  di  avvalimento  da  parte
          delle regioni  e  degli  enti  locali  attraverso  apposite
          convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
          con oneri a carico dell'ente utilizzatore.  Allo  scopo  di
          consentire  il  regolare  funzionamento  dei  servizi   per
          l'impiego  anche  le  regioni   possono   avvalersi   della
          previsione di cui al comma  429  ricorrendo  altresi',  ove
          necessario,   all'imputazione   ai   programmi    operativi
          regionali cofinanziati  dall'Unione  europea  con  i  fondi
          strutturali,  con  relativa  rendicontazione  di  spesa.  A
          conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi
          da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
          altre  forme,  anche  convenzionali,  di   affidamento   di
          funzioni agli enti di cui al comma  421  o  ad  altri  enti
          locali,  dispongono  contestualmente   l'assegnazione   del
          relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
          affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 
                428.  Al  31  dicembre  2016,  nel  caso  in  cui  il
          personale interessato ai processi di mobilita'  di  cui  ai
          commi da 421  a  425  non  sia  completamente  ricollocato,
          presso ogni ente di area  vasta,  ivi  comprese  le  citta'
          metropolitane, si procede, previo esame  congiunto  con  le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro  trenta  giorni  dalla  relativa   comunicazione,   a
          definire criteri e tempi di utilizzo di forme  contrattuali
          a  tempo  parziale  del  personale  non  dirigenziale   con
          maggiore anzianita' contributiva. Esclusivamente in caso di
          mancato completo assorbimento del personale in soprannumero
          e a conclusione del processo di mobilita' tra gli  enti  di
          cui ai commi da 421 a 425,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.».