Art. 22 
 
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
della sentenza di  condanna  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 relativa  alla  procedura  di  infrazione
comunitaria  n.  2003/2007.  Disposizioni  per  gli  interventi   dei
commissari  straordinari  ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in
          materia di trattamento delle acque reflue urbane 
 
  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  2  dicembre  2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte
le risorse finanziarie statali destinate, a  qualsiasi  titolo,  alla
messa a norma delle discariche  abusive  oggetto  della  sentenza  di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite  alle  amministrazioni  locali  e
regionali o a contabilita' speciali, sono  revocate  e  assegnate  al
commissario  straordinario  nominato  ai  sensi   del   comma   2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  su  specifico
conto   di   contabilita'   speciale,   intestato   al    commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano straordinario  -  sezione  attuativa  e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie  delle  risorse  CIPE  di  cui  alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie  dei  fondi  ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia  e  Campo  sportivo  Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle  sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario. 
  4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli  interventi  di  adeguamento  delle
discariche abusive oggetto di commissariamento  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e,  in
ragione  di  tale  finalita',  decadono  gli  eventuali  vincoli   di
destinazione esistenti su tali somme. 
  5.  Entro  il  30  settembre  2016,  il  commissario  straordinario
fornisce  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica   informativa   sulle   risorse   trasferite   a    seguito
dell'attuazione  della  presente  disposizione   sulla   contabilita'
speciale di cui al comma 1. 
  6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze  l'importo  delle  risorse  finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive  ai  fini  di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234. 
  7. Le amministrazioni locali e regionali possono  contribuire  alle
attivita' di messa a  norma  delle  discariche  abusive  con  proprie
risorse  previa  sottoscrizione  di  specifici   accordi   ai   sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con   il
commissario straordinario. La  sottoscrizione  di  tali  accordi  non
preclude   l'esercizio   del   potere    di    rivalsa    da    parte
dell'amministrazione statale. 
  8. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi  con  le  risorse  destinate  dalla
delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione  delle  acque,  procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza  pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e  dell'esito  delle
stesse informano il  competente  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono  alimentate
direttamente, per la  quota  coperta  con  le  risorse  di  cui  alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per  cento  del  quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli  interventi  affidati  e  di  verificare  la   coerenza   delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno  l'obbligo  di  aggiornare  la
banca dati unitaria del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 1, comma 703 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare  n.  18  del  30
aprile 2015 del medesimo Ministero.».