Art. 8 Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea. 2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.