Art. 9 Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori 1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato e' concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta. 2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorita' centrale. 3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorita' centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - Il Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia riguarda la presentazione delle domande tramite le autorita' centrali. - Il decreto legislativo n. 116/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2005, n. 151, reca "Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.". - La legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, reca «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.». - Il testo dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 7 del 10 gennaio 2009, e' il seguente: «Art. 56 (Domande proponibili). - 1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtu' del presente regolamento puo' presentare le seguenti domande: a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutivita' di una decisione; b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto; c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia gia' una, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione; d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutivita' di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto; e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto. 2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari puo' presentare le seguenti domande: a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto; b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto. 3. Per le domande ai sensi del presente articolo, l'assistenza e la rappresentanza di cui all'art. 45, lettera b), sono fornite dall'autorita' centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorita' pubbliche o di altri organismi o persone. 4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.». - Il testo dell'art. 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, cosi' recita: «a) Domande proponibili 1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtu' della presente convenzione puo' presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente: a) il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione;». - Il testo dell'art. 41-bis della legge n. L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.), introdotto dall' art. 28, comma 1, della legge n. 115/2015 ( Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178, cosi' recita: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - L'art. 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196/2009 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda le spese rimodulabili previste nell'ambito di ciascun programma di spesa.