Art. 17 
 
 
             Procedure di valutazione della conformita' 
 
  1.  Il  fabbricante  effettua  una   valutazione   di   conformita'
dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo 3.  Nella  valutazione  di  conformita'  sono  prese  in
considerazione  tutte  le  condizioni   di   funzionamento   cui   le
apparecchiature sono destinate; per il requisito  essenziale  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), la  valutazione  tiene  altresi'
conto  delle   condizioni   ragionevolmente   prevedibili.   Per   le
apparecchiature radio che possono  assumere  diverse  configurazioni,
con la  valutazione  di  conformita'  si  conferma  altresi'  che  le
apparecchiature  radio  soddisfano  la   conformita'   ai   requisiti
essenziali  di   cui   all'articolo   3   in   tutte   le   possibili
configurazioni. 
  2. I fabbricanti  dimostrano  la  conformita'  dell'apparecchiatura
radio ai  requisiti  essenziali  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
utilizzando  una  delle  seguenti  procedure  di  valutazione   della
conformita': 
    a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; 
    b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al  tipo  basata
sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; 
    c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui
all'allegato IV. 
  3. Se, per la valutazione della conformita'  delle  apparecchiature
radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,  il
fabbricante ha applicato norme armonizzate  i  cui  riferimenti  sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  egli
utilizza una delle procedure seguenti: 
    a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; 
    b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al  tipo  basata
sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; 
    c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui
all'allegato IV. 
  4. Se per la valutazione della  conformita'  delle  apparecchiature
radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,  il
fabbricante non ha applicato o  ha  applicato  solo  in  parte  norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non  esistano  norme
armonizzate applicabili, le apparecchiature  radio  sono  sottoposte,
per verificarne la conformita' a tali  requisiti  essenziali,  a  una
delle seguenti procedure: 
    a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al  tipo  basata
sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; 
    b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui
all'allegato IV.