Art. 17 Procedure di valutazione della conformita' 1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformita' dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Nella valutazione di conformita' sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresi' conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformita' si conferma altresi' che le apparecchiature radio soddisfano la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni. 2. I fabbricanti dimostrano la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV. 3. Se, per la valutazione della conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza una delle procedure seguenti: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV. 4. Se per la valutazione della conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte, per verificarne la conformita' a tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure: a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV.