Art. 20 
 
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero
  di identificazione dell'organismo notificato. 
 
  1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile,  leggibile
e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a
meno che cio' non sia possibile o non sia consentito  a  causa  della
natura  dell'apparecchiatura  radio.  La  marcatura  CE  deve  essere
apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 
  2. La marcatura CE  e'  apposta  sull'apparecchiatura  radio  prima
della sua immissione sul mercato. 
  3. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, qualora  sia  applicata  la  procedura  di
valutazione della conformita' di cui all'allegato IV.  Il  numero  di
identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza  della
marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo  notificato
e' apposto dall'organismo notificato  stesso  o,  in  base  alle  sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 
  4. Il Ministero  assume  le  iniziative  necessarie  per  garantire
un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e
promuove  le  azioni  opportune  contro  l'uso  improprio   di   tale
marcatura.