Art. 21 
 
 
                       Documentazione tecnica 
 
  1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati  necessari  o  i
dettagli relativi  agli  strumenti  utilizzati  dal  fabbricante  per
garantire la conformita' delle  apparecchiature  radio  ai  requisiti
essenziali di cui all'articolo 3. Essa include  almeno  gli  elementi
indicati nell'allegato V. 
  2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul
mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 
  3. La documentazione tecnica e  la  corrispondenza  riguardanti  la
procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana  o  in
lingua inglese. 
  4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2  e  3
del presente articolo, e di conseguenza non  fornisce  dati  o  mezzi
pertinenti    sufficienti    ad     assicurare     la     conformita'
dell'apparecchiatura   radio   ai   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere
al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro  spese,  una
prova da un laboratorio accreditato  dall'autorita'  di  sorveglianza
del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25
febbraio  2002,  n.  84,  entro  un  termine  specifico  al  fine  di
verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  25
          febbraio 2002, n. 84 (Regolamento concernente la  procedura
          di accreditamento dei laboratori di  prova)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105.