Art. 21 Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Note all'art. 21: - Il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84 (Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105.