Art. 18 
 
 
                 Assunzione congiunta di lavoratori 
 
  1. Al comma 3-ter  dell'articolo  31  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, le parole: «50  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «40 per cento». 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9  ottobre  2003,  n.  235,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa,
          individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del
          decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono  delegare
          lo svolgimento degli adempimenti di cui  all'art.  1  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo  per
          tutte le societa' controllate e collegate. 
              2. I consorzi di societa'  cooperative,  costituiti  ai
          sensi  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  possono
          svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della  legge  11
          gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o
          delegarne l'esecuzione a  una  societa'  consorziata.  Tali
          servizi possono  essere  organizzati  per  il  tramite  dei
          consulenti del lavoro, anche  se  dipendenti  dai  predetti
          consorzi, cosi' come previsto dall'art. 1, comma  4,  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
              2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi
          di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
          all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  per  conto
          delle imprese associate. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  2-bis  non
          rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
          delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo  alle
          singole societa' datrici di lavoro. 
              3-bis.  Le  imprese  agricole,  ivi   comprese   quelle
          costituite in forma cooperativa, appartenenti  allo  stesso
          gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo  stesso
          proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo  di
          parentela o di affinita'  entro  il  terzo  grado,  possono
          procedere  congiuntamente  all'assunzione   di   lavoratori
          dipendenti per lo  svolgimento  di  prestazioni  lavorative
          presso le relative aziende. 
              3-ter. L'assunzione  congiunta  di  cui  al  precedente
          comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese  legate
          da un contratto di rete, quando almeno il 40 per  cento  di
          esse sono imprese agricole. 
              3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali sono definite le modalita' con  le  quali
          si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I datori di lavoro  rispondono  in  solido
          delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e  di  legge
          che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato  con  le
          modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».