Art. 19 Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» e' soppressa. 2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalita' disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. 3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3. 5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi.). - 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale. 3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2. 4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. 6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002. 7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni. 7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate. (Omissis).». - Il testo del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.