Art. 19 
 
 
Disposizioni per agevolare la partecipazione ai  programmi  di  aiuto
                               europei 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Le  pubbliche  amministrazioni  interessate,  tenuto  conto
delle attribuzioni delle regioni e  degli  enti  locali,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  forniscono  a  titolo  gratuito  ai  soggetti
richiedenti i  contributi  europei  le  informazioni  e  l'assistenza
necessarie, promuovono e attuano  specifiche  procedure  di  gestione
delle  nuove  istanze  che  agevolano  la  fruizione  degli  aiuti  e
predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente»  e'
soppressa. 
  2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata
e adeguata  alla  domanda  e  per  consentire  un  miglior  approccio
collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale,  alle
organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del
latte e  dei  prodotti  lattiero-caseari  di  cui  all'articolo  152,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  sono  rese  disponibili  le
informazioni  relative  ai  propri  soci  contenute   nel   fascicolo
aziendale e nella banca di dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica
utilizzando le  funzionalita'  disponibili  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. 
  3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da  parte  delle
organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente
alle informazioni  utili  allo  svolgimento  delle  funzioni  a  esse
demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato  del
socio produttore. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  della  salute,
sono disciplinate le modalita' per l'accesso alle banche di  dati  ai
sensi dei commi 2 e 3. 
  5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e  3  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della
          legge 7 marzo  2003,  n.  38),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004,  n.  94,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.    14    (Semplificazione    degli    adempimenti
          amministrativi.). - 1. Per i pagamenti diretti  si  applica
          quanto  previsto  dall'art.  22  del  regolamento  (CE)  n.
          1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi  pagatori,  adotta
          le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi  2  e  3,
          del predetto regolamento. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, attraverso il SIAN  sono  comunicati,
          senza oneri per  il  destinatario,  e  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, le modalita' attraverso le quali  ciascun  soggetto
          che esercita attivita' agricola accede direttamente,  anche
          per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
          fascicolo aziendale. 
              3. Il SIAN  assicura  le  modalita'  di  riconoscimento
          dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
          emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
          dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13,  comma
          2. 
              4. Ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio  delle
          notizie economiche e amministrative  (REA),  le  Camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  (CCIAA)
          competenti  per  territorio  acquisiscono,  attraverso   le
          modalita' previste  dall'art.  15,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173,  le  dichiarazioni  del
          soggetto che esercita attivita' agricola  modificative  del
          fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
          altresi' stipulare apposite convenzioni con i  soggetti  di
          cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio  1999,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma  2,  del
          regolamento (CE) n. 1782/2003,  nonche'  dell'aggiornamento
          del fascicolo aziendale di cui all'art. 13,  comma  1,  nel
          SIAN  confluiscono  i  dati  e  le  informazioni   relativi
          all'identificazione e registrazione degli  animali  di  cui
          alla  direttiva  92/102/CEE  del  27  novembre  1992,   del
          Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
          2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              6.  Ove  non  siano  espressamente  previsti  specifici
          diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
          per  le  istanze  relative   all'esercizio   dell'attivita'
          agricola presentate alla pubblica  amministrazione  per  il
          tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
          di cui al decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  la  pubblica   amministrazione,
          nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano  il
          provvedimento   finale   entro   centottanta   giorni   dal
          ricevimento  dell'istanza  gia'  istruita  dal  Centro   di
          assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la  domanda
          si intende  accolta.  A  tale  fine  i  CAA  rilasciano  ai
          soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
          della  data   di   inoltro   dell'istanza   alla   pubblica
          amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
          brevi previsti per i singoli procedimenti,  nonche'  quanto
          disposto dal decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e forestali in data 18 dicembre 2002. 
              7. I soggetti che  esercitano  attivita'  agricola  che
          abbiano ottenuto la  concessione  di  aiuti,  contributi  e
          agevolazioni  ai   sensi   della   normativa   comunitaria,
          nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
          attivita' da parte della pubblica amministrazione,  qualora
          inoltrino nuove istanze possono rendere  una  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio attestante che le  informazioni
          contenute  nel  fascicolo  aziendale   non   hanno   subito
          variazioni. 
              7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto
          conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente,  forniscono  a  titolo
          gratuito ai soggetti richiedenti i  contributi  europei  le
          informazioni  e  l'assistenza  necessarie,   promuovono   e
          attuano  specifiche  procedure  di  gestione  delle   nuove
          istanze  che  agevolano  la   fruizione   degli   aiuti   e
          predispongono  le  circolari  esplicative   e   applicative
          correlate. 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
          agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,  (CEE)
          n. 234/79, (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.