Art. 20 
 
 
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della  pesca
                         e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  comma
132 e' sostituito dal seguente: 
  «132. L'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni  agevolate  o  a
condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo  di
lucro, economicamente e  finanziariamente  sane,  che  operano  nella
trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  della
pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'   dei   beni   prodotti
nell'ambito delle relative attivita' agricole  individuati  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  L'ISMEA  effettua  interventi  finanziari,  a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in  societa'  il  cui
capitale sia  posseduto  almeno  al  51  per  cento  da  imprenditori
agricoli,  cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente  e   loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente,  o  in  cooperative  i  cui  soci  siano  in
maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e  finanziariamente
sane, che operano nella distribuzione e  nella  logistica,  anche  su
piattaforma  informatica,  dei  prodotti  agricoli,  della  pesca   e
dell'acquacoltura,  compresi  nell'Allegato  I   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea.  Nel  caso   di   interventi   a
condizioni di mercato, l'ISMEA opera  esclusivamente  come  socio  di
minoranza  sottoscrivendo  aumenti  di   capitale   ovvero   prestiti
obbligazionari  o  strumenti  finanziari  partecipativi.  Nell'ambito
delle  operazioni  di  acquisizione  delle  partecipazioni,   l'ISMEA
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si
impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito
dal  relativo  piano  specifico  di  intervento,  le   partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi  a  condizioni  agevolate,  l'ISMEA
interviene  tramite  l'erogazione  di  mutui  di  durata  massima  di
quindici anni. I criteri e le modalita' degli  interventi  finanziari
dell'ISMEA sono definiti con decreto del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni  agevolate
da parte dell'ISMEA e' subordinato alla  preventiva  approvazione  di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea». 
  2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata.  All'articolo  2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter  sono
abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i  commi
da 1 a 4 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  La  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica),modificata  dalla
          presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. 
              - Il testo della legge 19 dicembre 1983, n. 700  (Norme
          per il risanamento, la ristrutturazione e lo  sviluppo  del
          settore  bieticolo-saccarifero),  abrogata  dalla  presente
          legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22  dicembre
          1983, n. 350. 
              - Il testo dell'art. 23 della legge 7 agosto  1997,  n.
          266 (Interventi urgenti per l'economia),  modificato  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  11
          agosto 1997, n. 186.