Art. 13
Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155
1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di
altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. Gli enti
pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso
forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini
di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di
prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali,
ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli stessi».