Art. 14 Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarieta' sociale 1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari. 2. I beni che non sono destinati a donazione in conformita' a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformita' alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Al fine di contribuire alla sostenibilita' economica delle attivita' di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».
Note all'art. 14: - Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.