Art. 14
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini
di solidarieta' sociale
1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di
accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed
accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le
sedi operative dei soggetti donatari.
2. I beni che non sono destinati a donazione in conformita' a
quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un
successivo utilizzo sono gestiti in conformita' alla normativa sui
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di contribuire alla sostenibilita' economica delle
attivita' di recupero degli indumenti e degli accessori di
abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli
obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti
negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e
igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove
quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti
specifiche».
Note all'art. 14:
- Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.