Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia
di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di
medicinali
1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate modalita' che rendono possibile la
donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali
da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e
ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la
qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei
medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate,
dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei
medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il
medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle
attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le
procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti
e distribuiti. Alle ONLUS e' consentita la distribuzione gratuita di
medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o
bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove
necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai
sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che
svolgono attivita' assistenziale sono equiparati, nei limiti del
servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e
alla conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a
titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 157
(Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o
scaduti)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione
dei rifiuti sanitari dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
tutela del territorio e il Ministro delle attivita'
produttive, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico
degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali
inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche
su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le
parti interessate alla raccolta.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate
modalita' che rendono possibile la donazione di medicinali
non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali
da parte di queste, in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale
da garantire la qualita', la sicu-rezza e l'efficacia
originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in
frigorifero a temperature controllate, dei medicinali
con-tenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei
medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con
il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e
delle attrezza-ture idonei a garantirne la corretta
conserva-zione e le procedure volte alla tracciabilita' dei
lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS e'
consentita la distribuzione gratuita di medicinali non
utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi,
dietro presentazione di prescrizione medica, ove
necessaria, a condizione che dispongano di personale
sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa
vigente. Gli enti che svolgono attivita' assistenziale sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, al
consumatore finale rispetto alla detenzione e alla
conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione
a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.".