Art. 16
Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari,
di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
sociale
1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono provate con modalita' telematiche da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della
guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora
e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei
beni nonche' dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base
dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi
incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono
le cessioni gratuite in essa indicate e puo' non essere inviata
qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per
ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce
la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente
deperibili si e' esonerati dall'obbligo di comunicazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, definisce le modalita' telematiche riepilogative per
l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche
necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di
adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La comunicazione di cui al comma 1 e' valida anche ai fini
dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 1 luglio 33. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della
presente , n. non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti, da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti:
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola
cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente
numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione
della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita',
della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione
trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti
dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti
di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni
cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare
direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita'
istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali
previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo
diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro».
6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le
seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purche'
siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo
di lucro,»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici
nonche' agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso
forme di mutualita',».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo
permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio
decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come
modificati dal presente articolo.
Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente deIla Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione e di acquisto), e' il seguente:
"Art. 2
(Non operativita' della presunzione di cessione)
1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera per le
fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano
osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono provate con le seguenti modalita':
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della
data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si
tratti di beni facilmente deperibili;
b) emissione del documento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente
ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
cui alla lettera b).
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti,
accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del
soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei
beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi
in base ai quali detto valore e' stato determinato.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni
di altro tipo e di piu' modesto valore economico e'
provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'
ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno
poste in essere le operazioni, le modalita' di distruzione
o di trasformazione, la natura, qualita' e quantita',
nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e
l'eventuale valore residuale che si otterra' a seguito
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale
comunicazione non e' inviata qualora la distruzione venga
disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro
10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e
dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in
cui avvengono le operazioni, nonche' natura, qualita',
quantita' e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
vendite in blocco o di operazioni similari secondo la
prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di
cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996,
progressivamente numerato, da cui risulti natura e
quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del
cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il
cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del
documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare
complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni
ceduti.".
- Il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13
(Erogazioni liberali)
(Omissis).
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli
enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un
documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un
documento equipollente, contenente l'indicazione della
data, degli estremi identificativi del cedente, del
cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto,
nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni
ceduti.
(Omissis).".
- Il testo dell'art. 6, comma 15, della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA)
(Omissis).
15. I prodotti alimentari, anche oltre il termine
minimo di conservazione, purche' siano garantite
l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici
nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro, non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di
peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita'
della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati nell'art. 10, numero 12), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli
enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di
sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', si considerano distrutti
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.".