Art. 17
Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti
1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non
domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono
beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa
proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1, comma 652, della citata legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle
utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della
tariffa proporzionale alla quantita', debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
e oggetto di donazione.".