Art. 17 
 
       Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti 
 
  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle  utenze   non
domestiche   relative   ad   attivita'   commerciali,    industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o  distribuiscono
beni alimentari, e che  a  titolo  gratuito  cedono,  direttamente  o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune puo' applicare un  coefficiente  di  riduzione  della  tariffa
proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 652, della  citata  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "652. Il comune, in alternativa ai criteri  di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito  dall'art.  14  della  direttiva   2008/98/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la  tariffa  alle
          quantita' e qualita' medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unita' di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attivita'  svolte  nonche'  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unita'   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  puo'  prevedere,
          per gli anni  2014,  2015,  2016  e  2017,  l'adozione  dei
          coefficienti di cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b
          dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  inferiori  ai
          minimi o superiori ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per
          cento, e puo' altresi' non considerare  i  coefficienti  di
          cui alle tabelle 1a e 1b  del  medesimo  allegato  1.  Alle
          utenze non domestiche relative  ad  attivita'  commerciali,
          industriali, professionali  e  produttive  in  genere,  che
          producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo
          gratuito cedono, direttamente o indirettamente,  tali  beni
          alimentari  agli  indigenti  e  alle  persone  in  maggiori
          condizioni di bisogno ovvero per  l'alimentazione  animale,
          il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della
          tariffa   proporzionale   alla    quantita',    debitamente
          certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
          e oggetto di donazione.".