Art. 18
Disposizioni finali
1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta
per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni
di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando