Art. 11 
 
                     Trasferimento dell'avvocato 
 
  1. Il sistema informatico centrale e' realizzato in  modo  tale  da
gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica
automaticamente al consiglio dell'ordine di  appartenenza  l'avvenuta
presentazione della relativa domanda. 
  2. Il sistema informatico centrale da' altresi' avviso al consiglio
dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del  richiedente
presso l'albo tenuto dal consiglio  dell'ordine  cui  e'  rivolta  la
domanda di cui al comma 1. 
  3.  Il   consiglio   dell'ordine   di   provenienza   delibera   la
cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e,  in  ogni
caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.