Art. 10 
 
Attribuzione alla Polizia di  Stato  e  al  Corpo  della  guardia  di
  finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato 
  1. In relazione a quanto  previsto  all'articolo  7,  comma  1,  le
seguenti  funzioni  svolte  dal  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
attribuite: 
  a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica
e di prevenzione e contrasto della criminalita' organizzata in ambito
interforze; 
  b) al Corpo della guardia di finanza, in  materia  di  soccorso  in
montagna, sorveglianza delle acque  marine  confinanti  con  le  aree
naturali protette  e  controllo  doganale  in  materia  di  commercio
illegale della flora e della fauna in via  di  estinzione,  ai  sensi
delle convenzioni internazionali vigenti e della  relativa  normativa
nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in  relazione
all'attivita' di cui al decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio  2005,  anche  tramite  le
unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri.