Art. 12 
 
      Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato 
 
  1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e
10 le  dotazioni  organiche  dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato  e  del  Corpo
della guardia di finanza, rideterminate  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera a), della  legge,  sono  incrementate  delle  unita'
corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di  appartenenza,  di
cui alla tabella A allegata  al  presente  decreto.  Un  contingente,
indicato nella  stessa  tabella,  e'  assegnato,  con  corrispondente
incremento della dotazione organica,  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  per  le  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11,  sulla  base  dei
criteri di cui al comma 2. 
  2.  Il  Capo  del  Corpo  forestale   dello   Stato,   con   propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del
medesimo Corpo, individua, per  ruolo  di  appartenenza,  sulla  base
dello stato matricolare e della ulteriore  documentazione  attestante
il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma
1, presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata: 
    a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nelle  unita'  dedicate  all'assolvimento   delle
funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni,  e  in
particolare: 
      1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi
dell'articolo 7: 
        tutto il personale assegnato  negli  uffici,  nei  reparti  e
negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite,
ivi  compreso  quello  in  servizio  presso  le  sezioni  di  polizia
giudiziaria delle Procure della Repubblica, il  quale  permane  nelle
medesime sezioni per  l'assolvimento  delle  specifiche  funzioni  in
materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 
      2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'articolo 9: 
  centri operativi antincendio boschivo (COAB); 
  nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); 
  linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita',  nella
consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1; 
  centro operativo aereo unificato (COAU); 
      3) per le funzioni attribuite alla Polizia di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a): 
        aliquote  in  servizio  presso  la  direzione   investigativa
antimafia (DIA); 
      4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b): 
  servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); 
  squadre nautiche e marittime (SNEM); 
      5) per le attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11: 
  servizio centrale certificazione CITES; 
  unita' organizzative dirigenziali per i rapporti  internazionali  e
raccordo nazionale e per i rapporti con le  regioni  e  attivita'  di
monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005; 
    b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri: 
  1) per il personale  dei  ruoli  direttivi  e  dirigenti,  servizio
svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera a), numero  2),  per
almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute
o particolari incarichi ricoperti; 
  2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianita'  nella  specializzazione
di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e,  a  parita'  di
anzianita' nella specializzazione, la minore eta' anagrafica; 
  3) per le funzioni  attribuite  alla  Polizia  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza  dello  specifico
corso di  formazione  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ordine
pubblico in assetto e la minore eta' anagrafica; 
  4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' a  cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ai sensi dell'articolo 11, l'impiego  presso  unita'  amministrative,
contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo  forestale
dello Stato; 
    c) qualora, in base  ai  criteri  sopra  specificati,  le  unita'
assegnate alle Amministrazioni di cui al  comma  1  siano  in  numero
inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo  altresi'
conto,  fino  alla  concorrenza  dei  medesimi   contingenti,   delle
attivita' svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni. 
  3.  Nello  stesso  termine  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della
determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8,  comma
1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti
disponibili  e  tenuto  conto   del   rispettivo   fabbisogno,   sono
individuate,  preferibilmente  tra  quelle  che   svolgono   funzioni
attinenti alle professionalita'  del  personale  da  ricollocare,  le
Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il transito  di
cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato
dell'assegno ad personam di cui allo  stesso  articolo  8,  comma  1,
lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge.  Con  il  medesimo
decreto sono definiti  i  criteri  da  applicare  alle  procedure  di
mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  con  le  medesime
modalita' di cui  al  primo  periodo,  sono  individuate  le  risorse
finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie. 
  4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei  venti  giorni
successivi  alla  pubblicazione  del  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri, di  cui  al  comma  3,  primo  periodo,  puo'
presentare domanda per il transito in altra  amministrazione  statale
tra quelle individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 3, primo periodo, e  con  le  modalita'  ivi
indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso  di
mancato accoglimento della  stessa,  si  intende  rimanere  assegnati
all'Amministrazione di destinazione individuata con il  provvedimento
di cui al comma 2 e, in  tal  caso,  il  mancato  accoglimento  della
domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione.
In   caso   di   mancata   indicazione   per    rimanere    assegnato
all'Amministrazione di destinazione, il  mancato  accoglimento  della
domanda determina gli effetti di cui al comma 6. 
  5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete,
a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno  ad  personam  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge. 
  6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre  2016,  il  personale
che ha presentato la domanda  di  cui  al  comma  4,  non  sia  stato
ricollocato in altra amministrazione statale tra  quelle  individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione  ai  sensi
del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto  con
le   organizzazioni   sindacali,   a   definire   altre   forme    di
ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31
dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto
sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le  disposizioni
dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.  Al  personale  ricollocato  ai  sensi  del  presente  comma  e'
attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30,  comma
2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui
ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unita' di  personale
trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate  ai
sensi del comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente: 
  a)  alle   risorse   finanziarie   corrispondenti   alle   facolta'
assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a  legislazione
vigente non esercitate, al netto di  quelle  indicate  in  nota  alla
tabella A di cui  al  comma  1.  La  ripartizione  di  tali  facolta'
assunzionali e' effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentiti i ministri interessati; 
  b)  ai  risparmi  di  spesa  corrispondenti  al  minor  trattamento
economico spettante al personale transitato ai  sensi  del  comma  4,
accertati mediante decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere destinati alle amministrazioni interessate  sulla  base  della
ripartizione prevista dal presente comma. 
  8. Le  residue  quote  delle  dotazioni  organiche  indicate  nella
tabella  A  di  cui  al  comma  1,  eventualmente   non   interessate
dall'applicazione del  comma  7,  sono  rese  indisponibili  sino  al
verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai
sensi dei commi 4 e 6. 
  9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentiti i ministri  interessati,  sono  accertate  e  assegnate  alle
amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni  previste
a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche
indisponibili di cui al  comma  8,  le  risorse  finanziarie  che  si
rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal  servizio  previste
al medesimo comma 8, nonche'  definite  le  modalita'  di  attuazione
dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche  da
rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono
disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al  comma
8, sono destinate secondo le modalita' previste dal successivo  comma
10. 
  10. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera  a),  numero  3),  della  legge,  le   risorse   finanziarie,
corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo  forestale  dello
Stato non impiegate per le finalita' di cui al comma 7,  lettera  a),
nonche' i risparmi di spesa non  utilizzati  ai  sensi  del  medesimo
comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50  per  cento,
all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze  di  polizia  di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge. 
  11. In relazione alle eventuali modifiche che  possono  intervenire
fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e'
aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.