Art. 13 
 
Trasferimento di risorse logistiche, strumentali  e  finanziarie  del
                     Corpo forestale dello Stato 
 
  1. Con uno o piu' decreti del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
finanze e  degli  altri  Ministri  interessati,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in  uso  ascritti
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli  strumenti,
i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture  e  ogni  altra
pertinenza del  Corpo  forestale  dello  Stato  che  sono  trasferiti
all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia  di  finanza,  e  sono
stabilite le relative modalita' di trasferimento. 
  2. All'esito delle procedure di  trasferimento  del  personale  del
Corpo  forestale  dello  Stato,  le  pertinenti  risorse  finanziarie
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali destinate  al  trattamento  economico
del personale interessato sono trasferite  ai  relativi  capitoli  di
bilancio delle amministrazioni statali competenti. 
  3. Al fine  di  garantire  la  continuita'  nel  perseguimento  dei
compiti gia' svolti dal Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti: 
  a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire
le  risorse  finanziarie  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  ai
relativi  capitoli  di   bilancio   delle   Amministrazioni   statali
competenti ai fini  di  consentire  lo  svolgimento  delle  attivita'
preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; 
  b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti  programmi  degli
stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7,  9,
10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attivita'  alle
stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato da amministrazioni ed enti pubblici in  virtu'  di  accordi  di
programma, convenzioni e intese per il  raggiungimento  di  finalita'
comuni in materia di lotta contro  gli  incendi  boschivi,  sicurezza
pubblica, monitoraggio e protezione  dell'ambiente,  divulgazione  ed
educazione ambientale e tutela delle riserve  naturali  statali  gia'
affidate al  Corpo  medesimo,  ivi  compresa  la  salvaguardia  della
biodiversita' anche attraverso  la  vivaistica  sperimentale  per  la
conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   altresi'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  ai
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato: 
  a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' dai
corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all'
Arma  dei  carabinieri  per  i  controlli  effettuati  ai  sensi  del
Regolamento n. 907/2014/UE; 
  b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme gia'
di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla  Cassa
medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  ha
facolta' di stipulare, nelle  materie  oggetto  delle  funzioni  gia'
svolte dal Corpo forestale dello  Stato  e  trasferite  all'Arma  dei
carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per  l'affidamento
di compiti propri delle regioni  stesse  sulla  base  di  un  accordo
quadro approvato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  6. II Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.