Art. 7 
 
Assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
              carabinieri e attribuzione delle funzioni 
 
  1. Il Corpo  forestale  dello  Stato  e'  assorbito  nell'Arma  dei
carabinieri, la quale esercita le funzioni  gia'  svolte  dal  citato
Corpo previste dalla legislazione vigente alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in  materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento  con  mezzi
aerei degli stessi, attribuite al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco ai sensi dell'articolo 9,  nonche'  delle  funzioni  attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di  finanza  ai  sensi
dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11. 
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  l'Arma  dei
carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
  a) prevenzione e repressione delle frodi in  danno  della  qualita'
delle produzioni agroalimentari; 
  b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale  e
ambientale  e  concorso  nelle  attivita'  volte  al  rispetto  della
normativa in materia di sicurezza alimentare  del  consumatore  e  di
biosicurezza in genere; 
  c) vigilanza, prevenzione e repressione delle  violazioni  compiute
in danno dell'ambiente, con specifico  riferimento  alla  tutela  del
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale  e  alla  valutazione
del danno ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
  d)  sorveglianza  e  accertamento  degli   illeciti   commessi   in
violazione  delle  norme   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; 
  e) repressione dei traffici illeciti e degli  smaltimenti  illegali
dei rifiuti; 
  f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle  violazioni
compiute in danno degli animali; 
  g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute  in  materia
di incendi boschivi; 
  h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle   convenzioni
internazionali in materia  ambientale,  con  particolare  riferimento
alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; 
  i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali  protette  di
rilevanza  nazionale  e  internazionale,  nonche'  delle  altre  aree
protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad
eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; 
  l)  tutela  e   salvaguardia   delle   riserve   naturali   statali
riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche'  degli
altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e
vegetale; 
  m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo del  commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna  e  di  flora
minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione  CITES,
resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e  della  relativa
normativa nazionale, comunitaria e  internazionale  ad  eccezione  di
quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; 
  n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione  nello
svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
  o) controllo del manto nevoso e previsione  del  rischio  valanghe,
nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative; 
  p) attivita' di studio  connesse  alle  competenze  trasferite  con
particolare riferimento alla rilevazione qualitativa  e  quantitativa
delle  risorse  forestali,   anche   al   fine   della   costituzione
dell'inventario forestale  nazionale,  al  monitoraggio  sullo  stato
fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in  genere
con raccolta, elaborazione,  archiviazione  e  diffusione  dei  dati,
anche relativi alle aree percorse dal fuoco; 
  q)  adempimenti  connessi  alla  gestione  e  allo   sviluppo   dei
collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio  1994,  n.
97; 
  r) attivita' di supporto  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali nella  rappresentanza  e  nella  tutela  degli
interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale  e
raccordo con le politiche forestali regionali; 
  s) educazione ambientale; 
  t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo  nazionale
di protezione civile su tutto il territorio nazionale,  ad  eccezione
del soccorso in montagna; 
  u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
  v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.450.000 per l'anno 2017.