Art. 8 Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalita' esistenti, le specialita' e l'unitarieta' delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7; b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7; c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9; d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri; e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonche' le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attivita' dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9. 2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»; b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»; c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: «Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». 3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario.