Art. 9 
 
Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di  specifiche
             competenze del Corpo forestale dello Stato 
 
  1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze
del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: 
  a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con
l'ausilio di mezzi da terra e aerei; 
  b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa  con  le
regioni,  anche  per  quanto  concerne  l'impiego   dei   gruppi   di
volontariato antincendi (AIB); 
  c) partecipazione alla struttura di  coordinamento  nazionale  e  a
quelle regionali. 
  2. Per l'espletamento delle competenze di cui  al  comma  1  ed  in
relazione  al  trasferimento  delle  risorse  di  cui  al  successivo
articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  ed
il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate: 
  a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in
strutture centrali e territoriali; 
  b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei
Centri operativi  antincendio  boschivo  del  Corpo  forestale  dello
Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le
direzioni regionali. 
  3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta
attiva contro  gli  incendi  boschivi  anche  con  mezzi  aerei,  con
specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei  carabinieri  e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di
utilizzo  congiunto  dei  relativi  centri  di  formazione  confluiti
nell'Arma dei carabinieri.