Art. 11 Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 settembre 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2733
Note all'art. 11: - Per l'art. 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.