Art. 13 Interventi su edifici gia' finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalita' e le condizioni previste dal presente decreto. 2. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalita' ivi previste.