Art. 6 
 
 
Criteri e modalita' generali per  la  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi  nel
rispetto dei limiti, dei  parametri  e  delle  soglie  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  possono
essere previsti: 
  a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le  finiture  interne  ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
dell'intero edificio per la ricostruzione da  realizzare  nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme  tecniche
che prevedono l'adeguamento sismico  e  nel  limite  delle  superfici
preesistenti, aumentabili  esclusivamente  ai  fini  dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico; 
  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
  c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo pari  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi  sulle  strutture,  con  miglioramento  sismico,  compreso
l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli  elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e
delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  che,  alla  data  del  24  agosto  2016,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del  24  agosto  2016,
risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base  di  un   contratto
regolarmente registrato ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse  in  comodato  o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,  e  adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unita'  immobiliare  di
cui alle lettere a) , b) e c); 
  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge  o
per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data
della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o
ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni  mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data  del
24  agosto  2016  risultavano  adibite  all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali. 
  3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b),  e'
subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede  di
presentazione della domanda di  contributo,  alla  prosecuzione  alle
medesime condizioni  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione  in  essere  alla  data   degli   eventi   sismici,
successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un  periodo  non
inferiore a  due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto
l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato  o  assegnato
ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del
sisma del 24 agosto 2016. 
  4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti  di  cui  alle
lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  2,   la   percentuale
riconoscibile e' pari al 100 per  cento  del  contributo  determinato
secondo le modalita' stabilite con provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2. 
  5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  su
immobili  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  la  percentuale   del
contributo dovuto non supera il 50 per  cento  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma
2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno  di
unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in
centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100
per cento del contributo determinato secondo le  modalita'  stabilite
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 
  7. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  su
immobili ricadenti nei Comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  da
eseguire su immobili siti all'interno  di  centri  storici  e  borghi
caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari  al  100
per  cento  del  valore  del  danno  puntuale  cagionato  dall'evento
sismico, come documentato a norma  dell'articolo  12.  In  tutti  gli
altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 
  8. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 
  9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul
confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le
superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti
comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti
sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito
del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 
  10. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati,  nel
limite massimo complessivo del 10 per cento  dell'importo  ammesso  a
finanziamento. 
  11.  Le  domande  di  concessione   dei   finanziamenti   agevolati
contengono la dichiarazione, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari  per  la
concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di  ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni. 
  12. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado,  prima  del
completamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o
ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato
decaduto dalle provvidenze ed  e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme
percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare  all'entrata
del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  14.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a
tre.  Gli  esiti  della  procedura  concorrenziale,  completi   della
documentazione  stabilita  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.