Art. 13 
 
Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione  e  lo  sviluppo
                         dell'agroalimentare 
 
  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895  milioni  di  euro  per
l'anno  2016.  Ulteriori  100  milioni  di   euro   potranno   essere
individuati a  valere  sugli  stanziamenti  del  programma  operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'  2014-2020»  a  titolarita'  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro  per  l'anno  2016  in
favore dell'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a  titolo  gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de
minimis. 
  3. All'articolo  2,  comma  132,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  le  parole:  «che
operano  nella  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che   operano   nella
produzione,  trasformazione  e   commercializzazione   dei   prodotti
agricoli». 
  4. All'articolo 20 della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  ISMEA   e'
autorizzata ad utilizzare le risorse  residue  per  l'attuazione  del
regime di aiuti di cui all'articolo  66,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289.».