Art. 14 
 
 
            Requisiti di ammissione e casi di esclusione 
             delle opere cinematografiche e audiovisive 
 
  1. L'ammissione  delle  opere  cinematografiche  e  audiovisive  ai
benefici previsti dalla  presente  legge,  fatta  eccezione  per  gli
incentivi  fiscali  di  cui  all'articolo  19,  e'   subordinata   al
riconoscimento della nazionalita' italiana. 
  2. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  acquisito  il
parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione
con riferimento alle seguenti tipologie di opere: 
  a) opere audiovisive a carattere pornografico o che  incitano  alla
violenza o all'odio razziale; 
  b)  pubblicita'  televisive,  spot  pubblicitari,   televendite   e
telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1,  lettere  ee),
ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 177 del 2005; 
  c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini  commerciali  o
promozionali; 
  d) programmi di informazione e attualita'; 
  e) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show; 
  f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di  gare
e competizioni; 
  g) trasmissione, anche in diretta,  di  eventi,  ivi  compresi  gli
eventi  teatrali,  musicali,   artistici,   culturali,   sportivi   e
celebrativi; 
  h) programmi televisivi. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettere
          ee), ff), ii) e mm),  del  citato  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              (Omissis). 
              ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma  di  messaggio
          televisivo trasmesso dietro  pagamento  o  altro  compenso,
          ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa  pubblica  o
          privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
          commerciale,  industriale,  artigiana  o  di   una   libera
          professione, allo scopo di promuovere la fornitura,  dietro
          pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni  immobili,
          i diritti e le obbligazioni; 
              ff) "spot  pubblicitario",  una  forma  di  pubblicita'
          televisiva  a  contenuto  predeterminato,  trasmessa  dalle
          emittenti radiofoniche e  televisive,  sia  analogiche  che
          digitali; 
              ii) "televendita",  le  offerte  dirette  trasmesse  al
          pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o
          servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i  diritti   e   le
          obbligazioni; 
              (Omissis). 
              mm)  "telepromozione",  ogni   forma   di   pubblicita'
          consistente  nell'esibizione  di  prodotti,   presentazione
          verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
          o  di  un  fornitore  di  servizi,   fatta   dall'emittente
          televisiva  o  radiofonica,  sia  analogica  che  digitale,
          nell'ambito di un  programma,  al  fine  di  promuovere  la
          fornitura,  dietro  compenso,  dei  beni  o   dei   servizi
          presentati o esibiti; 
              (Omissis).".