Articolo 12 
 
 
                     Disposizioni sul personale 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 sono soppressi i seguenti  periodi:  "Per  gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali (  (e
alle relative assunzioni) ) e' concessa, in sede di approvazione  del
piano triennale del fabbisogno  del  personale  e  della  consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli  enti  di
ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente  comma  e'
concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di  attivita'  e
del  piano  di  fabbisogno  del   personale   e   della   consistenza
dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto." 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma   4
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si
applicano agli  Enti.  Le  determinazioni  relative  all'avvio  delle
procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono  comunicate
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. 
  3.   Il   Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede
di revisione dell'attuale modello contrattuale  degli  Enti  e  delle
figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito
e di valorizzazione dell'attivita' di ricerca, in conformita' con  le
migliori prassi internazionali 
  4. La facolta' degli Enti di reclutare il personale  corrispondente
al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a
4, non e' sottoposta a ulteriori vincoli.