Articolo 14 
 
 
                   Controlli della Corte dei conti 
 
  1. Gli atti e i contratti, di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli  Enti  non
sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3,  comma  1  lett.
f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni. 
  2. La Corte dei conti esercita sugli  Enti  il  controllo  previsto
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.