Art. 24 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione  di  20  miliardi  di
euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto  di  azioni  effettuate
per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi  del  Capo  II)  e  dalle
garanzie concesse dallo Stato su  passivita'  di  nuova  emissione  e
sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del  Capo  I)  a
favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. 
  3. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze. 
  4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai
sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria
centrale. 
  5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla
successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.