Art. 16 Disposizioni generali 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010 devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto. 2. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010, i fornitori devono rispettare i requisiti di cui all'art. 15. 3. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I di cui al decreto legislativo n. 124/2010 sono sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformita' all'art. 52 del presente decreto. 4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti ben distinti da materiali di altre categorie.