Art. 16 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  e  le   piante   da   frutto
appartenenti ai generi e alle specie  elencati  nell'allegato  I  del
decreto legislativo n. 124/2010 devono essere  conformi,  durante  la
produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni  del  presente
decreto. 
  2. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione  e  delle
piante da frutto  appartenenti  ai  generi  e  alle  specie  elencati
nell'allegato I del decreto  legislativo  n.  124/2010,  i  fornitori
devono rispettare i requisiti di cui all'art. 15. 
  3. Durante la produzione e la commercializzazione, i  materiali  di
moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi  e  alle
specie elencati nell'allegato I di  cui  al  decreto  legislativo  n.
124/2010  sono  sottoposti  ad  ispezioni  ufficiali  in  conformita'
all'art. 52 del presente decreto. 
  4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una
determinata categoria sono tenuti ben distinti da materiali di  altre
categorie.