Art. 24 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione  di  20  miliardi  di
euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto  di  azioni  effettuate
per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi  del  capo  II)  e  dalle
garanzie concesse dallo Stato su  passivita'  di  nuova  emissione  e
sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del  capo  I)  a
favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. 
  (( 2 )). Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze. 
  (( 3 )).  Gli  importi  destinati  alla  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto  corrente
di Tesoreria centrale. 
  (( 4 )). I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti
dalla  successiva  eventuale  cessione  delle  azioni  sono   versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
di cui al comma 1. Le risorse del  Fondo  non  piu'  necessarie  alle
finalita' di cui al comma 1, quantificate con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  ammortamento  titoli  di
Stato.