(( Art. 24 bis 
 
 
           Disposizioni generali concernenti l'educazione 
              finanziaria, assicurativa e previdenziale 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  articolo  prevedono  misure  ed
interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa
e   previdenziale.   Tali   disposizioni   assicurano    l'efficacia,
l'efficienza e la sistematicita' delle azioni dei soggetti pubblici e
privati  in  tema   di   educazione   finanziaria,   assicurativa   e
previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione  finanziaria
quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo  piu'
consapevole degli strumenti e  dei  servizi  finanziari  offerti  dal
mercato. 
  2. In conformita' con la  definizione  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE),   per   educazione
finanziaria, assicurativa  e  previdenziale,  ai  fini  del  presente
articolo, si intende il  processo  attraverso  il  quale  le  persone
migliorano la  loro  comprensione  degli  strumenti  e  dei  prodotti
finanziari e sviluppano le competenze  necessarie  ad  acquisire  una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita' finanziarie. 
  3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adotta,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione  vigente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, il programma per una «Strategia  nazionale  per
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale». La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi: 
    a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei  soggetti
pubblici e, eventualmente su base volontaria,  dei  soggetti  privati
gia' attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati  dal
programma, garantendo che gli interventi siano  continui  nel  tempo,
promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione
delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,  e  definendo
le  modalita'  con  cui  le  iniziative  di  educazione  finanziaria,
assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi
con le attivita' proprie del sistema nazionale dell'istruzione; 
    b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione  e
di  diffusione  di  informazioni  volte  a  promuovere   l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale; 
    c) prevedere la possibilita'  di  stipulare  convenzioni  atte  a
promuovere interventi di formazione con associazioni  rappresentative
di  categorie  produttive,  ordini  professionali,  associazioni  dei
consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e universita',  anche
con la partecipazione degli enti territoriali. 
  4. Lo schema del programma di cui al  comma  3  e'  trasmesso  alle
Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri   delle   commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
sono  resi  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette  nuovamente  lo  schema  del  programma  alle
Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e
motivazione. I pareri definitivi  delle  commissioni  competenti  per
materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta  giorni
dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale  termine   il
programma puo' comunque essere adottato. 
  5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31  luglio
una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La  relazione
puo' contenere le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento
del programma di  cui  al  comma  3,  da  adottare  con  le  medesime
procedure previste al comma 4. 
  6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui  al  comma  3,
con decreto da adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dello   sviluppo   economico,   istituisce   il   Comitato   per   la
programmazione e  il  coordinamento  delle  attivita'  di  educazione
finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 
  7. Dall'istituzione del Comitato di  cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica. 
  8. Il Comitato, composto da undici  membri,  e'  presieduto  da  un
direttore, nominato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  scelto  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
esperienza nel settore. I membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed  esperienza  nel
settore, sono designati:  uno  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca  d'Italia,  uno
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),  uno
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla
Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  uno   dal
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e   degli   utenti,   uno
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei  consulenti
finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonche' il direttore, durano
in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
  9. Il Comitato opera attraverso  riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  e   esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. 
  10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi  misurabili,
programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le
competenze  e  le  iniziative  maturate  dai  soggetti   attivi   sul
territorio nazionale e favorendo la  collaborazione  tra  i  soggetti
pubblici e privati. 
  11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del Comitato,  nel  limite
di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))