Art. 7 
 
              (( Interventi funzionali alla presidenza 
                     italiana del G7 nel 2017 )) 
 
  1. (( Per )) gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da
aggiudicare  da  parte  del  Capo   della   struttura   di   missione
«Delegazione per la Presidenza Italiana del  Gruppo  dei  Paesi  piu'
industrializzati» per il 2017, istituita con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  del  24  giugno  2016,  confermata  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  2016,  e  del
Commissario straordinario del  Governo  per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali e di  sicurezza  connessi  alla  medesima
Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, (( si applica la procedura prevista dai commi
1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sulla base di motivazione che dia conto, per  i  singoli  interventi,
delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria
procedura di gara, per motivi  strettamente  correlati  ai  tempi  di
realizzazione  degli  stessi  nei  termini  necessari   a   garantire
l'operativita' delle strutture a supporto della  medesima  presidenza
italiana del G7. 
  1-bis. Nel  quadro  degli  interventi  funzionali  alla  presidenza
italiana del G7, al fine di  sviluppare  le  relazioni  con  i  Paesi
dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2017,
la spesa annua di 500.000  euro  per  l'organizzazione,  con  cadenza
annuale, della Conferenza per  il  dialogo  mediterraneo,  denominata
«MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi  connessi
con  la  Conferenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale puo' avvalersi di  uno  o  piu'  enti  di
carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982,  n.
948. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  e'  istituito  un   comitato   organizzatore   della
Conferenza,   formato   da   rappresentanti   delle   amministrazioni
interessate e da personalita' estranee alla pubblica  amministrazione
aventi  particolare  e  riconosciuta  esperienza  nel   campo   delle
relazioni  internazionali.  Ai  membri  del  predetto  comitato   non
spettano compensi, gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal  presente  comma,
pari a euro 500.000 annui a decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Si riporta l'art. 63 del citato  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - La legge 28 dicembre 1982, n. 948 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982, n. 358, S.O.