(( Art. 7 bis 
 
              Principi per il riequilibrio territoriale 
 
  1. Il Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno  cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse
aggiuntive a favore degli  interventi  nei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,  Puglia,  Sicilia  e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per  il  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione e dagli accordi con  l'Unione  europea  per  i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,  da  emanare
entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le  modalita'  con  le  quali
verificare, con riferimento ai programmi di spesa in  conto  capitale
delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in  quale  misura,  a
decorrere  dalla  legge  di  bilancio  per   il   2018,   le   stesse
amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di  destinare  agli
interventi nel territorio composto  dalle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella  medesima
direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita'
con  le  quali  e'  monitorato  il  conseguimento,  da  parte   delle
amministrazioni  interessate,  dell'obiettivo  di  cui   al   periodo
precedente, anche in termini di spesa erogata. 
  3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui
al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
presenta annualmente alle Camere  una  relazione  sull'attuazione  di
quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee
misure correttive eventualmente necessarie. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5  della  citata  legge  23  agosto
          1988, n. 400: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri  a
          nome del Governo: 
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
                b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo di un ministro espressamente delegato,  la  questione
          di fiducia; 
                c) sottopone al Presidente della Repubblica le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                d) controfirma gli atti di promulgazione delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
                e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione; 
                f) esercita le attribuzioni  di  cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
                a) indirizza ai ministri le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                b) coordina e promuove l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                c) puo' sospendere l'adozione di atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                c-bis) puo' deferire al Consiglio  dei  ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                d) concorda con i ministri interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                e)    adotta    le    direttive    per     assicurare
          l'imparzialita', il buon  andamento  e  l'efficienza  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                f) promuove l'azione dei ministri per assicurare  che
          le aziende e gli enti pubblici svolgano la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla  legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
                h) puo' disporre, con proprio decreto,  l'istituzione
          di particolari Comitati di  ministri,  con  il  compito  di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                i) puo' disporre la costituzione di gruppi di  studio
          e di lavoro composti in modo da assicurare la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
                a) promuove e coordina l'azione del Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                a-bis)  promuove  gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce (10); 
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».