(( Art. 7 ter Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione 1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255, S.O.: «3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione: a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici; b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali; b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi; c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d); d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.».