(( Art. 7 quater 
 
               Misure in materia di credito di imposta 
 
  1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «98.  Alle  imprese  che  effettuano  l'acquisizione   dei   beni
strumentali nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e  Sardegna,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a  finalita'  regionale  2014-2020  C(2014)6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del
23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un  credito
d'imposta nella misura massima consentita dalla  citata  Carta.  Alle
imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli, nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato
dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della  trasformazione
e della commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni  strumentali
nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni  previsti
dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». 
  2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «101. Il credito d'imposta e' commisurato alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole
imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di  15  milioni
di euro per  le  grandi  imprese.  Per  gli  investimenti  effettuati
mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
sostenuto dal locatore  per  l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non
comprende le spese di manutenzione». 
  3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de  minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento dell'intensita' o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento». 
  4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Per i beni acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto  all'importo  rideterminato  secondo  le  disposizioni   del
presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate». 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3  e  4  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti alla legge  28  dicembre  2015,  n.
          208,  modificata  dalla  presente  legge,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 3-quater.