(( Art. 7 quinquies 
 
          Disposizioni in materia di utilizzo di contributi 
               statali previsti a legislazione vigente 
 
  1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del
presente articolo per il completamento delle opere finanziate  con  i
contributi di cui all'articolo 1, commi  28  e  29,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,   all'articolo   11-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2,
comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono  prorogate  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  2. I contributi di cui al comma 1  del  presente  articolo  nonche'
quelli concessi  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non  utilizzati  per  l'intervento
originario, possono  essere  destinati  dai  soggetti  beneficiari  a
finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere
ad esigenze di  interesse  pubblico,  come  definite  rispettivamente
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti
alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico  delle  scuole.
La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo
di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante
per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere  oggetto
di definanziamento e quelle da finanziare indicando il  codice  unico
di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo e  alla  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti
competenti per territorio. 
  3. Le opere finanziate ai sensi dei  commi  1  e  2  devono  essere
registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai
fini del monitoraggio previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e  2,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dall'articolo  13,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  devono  essere  utilizzati  entro  il  termine
indicato al comma 1 del presente  articolo,  a  pena  di  revoca  con
conseguente  obbligo  di  restituzione  del  finanziamento   mediante
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  fatti  salvi  gli
impegni  giuridicamente  vincolanti   risultanti   dal   monitoraggio
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai
commi  1  e  2  sono  trasmesse  alle  competenti   prefetture-uffici
territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate  nel  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24   gennaio   2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio  2013;  gli
utilizzi dei contributi devono  essere  riscontrabili  attraverso  il
monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contributi gia' revocati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 29 dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              «29. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  individua,  in
          coerenza con apposito atto di indirizzo  parlamentare,  gli
          interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui  al
          comma  28.  All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
          deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma  12,  del
          decreto-legge 20  giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  I
          contributi che, alla data del 31 agosto  di  ciascun  anno,
          non risultino impegnati dagli enti pubblici  sono  revocati
          per essere riassegnati  secondo  la  procedura  di  cui  al
          presente comma. Gli altri soggetti non di diritto  pubblico
          devono produrre annualmente, per la  stessa  finalita',  la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto del  vincolo  di  destinazione  del  finanziamento
          statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento,  l'ente
          beneficiario trasmette entro il  30  settembre  di  ciascun
          anno apposita attestazione al citato Dipartimento,  secondo
          lo schema stabilito dal predetto decreto.». 
              -  Si  riporta  l'art.  11-bis  del  decreto-legge   30
          settembre 2005, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3   ottobre   2005,   n.   203,   S.O.,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2005,  n.
          281, S.O.: 
              «Art. 11-bis (Interventi in materia  di  programmazione
          dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la
          spesa di euro 222 milioni per  l'anno  2005  e  di  euro  5
          milioni per l'anno 2006 per  la  concessione  di  ulteriori
          contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
          all' art. 1, comma 28, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  e  successive  modificazioni.  All'erogazione   degli
          ulteriori  contributi  disposti  dal  presente   comma   si
          provvede ai sensi del comma 29, primo  e  secondo  periodo,
          dell'art. 1  della  medesima  legge  n.  311  del  2004,  e
          successive   modificazioni,    sentite    le    Commissioni
          parlamentari   competenti   in   materia    di    bilancio,
          programmazione e lavori pubblici. I  contributi  che,  alla
          data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti
          pubblici sono revocati per essere  riassegnati  secondo  la
          procedura di cui al precedente periodo. Gli altri  soggetti
          non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
          stessa  finalita',  la  dichiarazione  di   assunzione   di
          responsabilita'  in  ordine  al  rispetto  del  vincolo  di
          destinazione   del   finanziamento   statale.    Ai    fini
          dell'erogazione  del  finanziamento,  l'ente   beneficiario
          trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione  al
          dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
          lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma  29,
          primo periodo, dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. 
              2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1  si
          provvede: quanto  a  euro  100.000.000,  mediante  utilizzo
          delle risorse relative all'autorizzazione di spesa  di  cui
          all' art. 55 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e
          successive modificazioni, risultanti  dall'elenco  allegato
          al conto consuntivo dell'esercizio  2004,  ai  sensi  dell'
          art. 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e
          successive  modificazioni;  quanto  a   euro   122.000.000,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo  parzialmente  utilizzando,   quanto   a   euro
          117.000.000,   l'accantonamento   relativo   al    medesimo
          Ministero e,  quanto  a  euro  5.000.000,  l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              - Si riporta il comma 239 dell'art. 2  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «239.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'  previste  ai  sensi   dell'   art.   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.». 
              -  Si  riporta  il  comma  3-quater  dell'art.  13  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          S.O.: 
              «3-quater. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          2004, n. 307.». 
              - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.