(( Art. 7 quinquies
Disposizioni in materia di utilizzo di contributi
statali previsti a legislazione vigente
1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del
presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i
contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2,
comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonche'
quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento
originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a
finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere
ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti
alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole.
La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo
di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante
per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto
di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico
di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti
competenti per territorio.
3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere
registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai
fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli
previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine
indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con
conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli
impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici
territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli
utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il
monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contributi gia' revocati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 29 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.».
- Si riporta l'art. 11-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2005, n. 203, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n.
281, S.O.:
«Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la
spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5
milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all' art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni. All'erogazione degli
ulteriori contributi disposti dal presente comma si
provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo,
dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di bilancio,
programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla
data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti
pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la
procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti
non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di
responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario
trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29,
primo periodo, dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo
delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all' art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato
al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'
art. 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- Si riporta il comma 239 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.».
- Si riporta il comma 3-quater dell'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O.:
«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.