Art. 11
Erogazione di dispositivi medici monouso
1. Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso di cui al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente
diritto alle prestazioni e' certificata dal medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
per la specifica menomazione o disabilita'.
2. Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto,
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. E' fatta
salva la possibilita' per le regioni e per le province autonome di
individuare le modalita' con le quali la prescrizione e' consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore e' responsabile della conduzione del piano.