Art. 13
Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o da
malattie rare
1. Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie
rare di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le
prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel
nomenclatore di cui al medesimo allegato 3.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di
accertamento del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura
dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del
fabbisogno determinato in funzione del livello di gravita' della
malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.